Indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di quello di emissione e notifica della cartella e possibilità di chiedere direttamente al concessionario della riscossione la rateizzazione delle somme da versare sono le novità più significative del nuovo modello. In particolare, la seconda disposizione riguarda le entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni e agenzie statali, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fatta eccezione per le pene pecuniarie.

Con il provvedimento del 22 aprile, pubblicato oggi sul sito delle Entrate, si è colta anche l'occasione per spiegare con maggiore chiarezza le modalità di presentazione degli eventuali ricorsi e delle richieste di sospensione e per eliminare le informazioni non più aderenti all'attuale organizzazione degli uffici dell'Agenzia.

D'ora in poi, il destinatario del "ruolo" individuerà nel foglio "dettaglio addebiti", oltre all'esposizione descrittiva dei pagamenti addebitati, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. L'indicazione di tale "figura" è obbligatoria per tutte le cartelle di pagamento consegnate dal 1° giugno 2008. La disposizione non si applica, invece, ai ruoli recapitati prima di questa data (articolo 36, comma 4-ter, decreto legge 248/2007).

Anche la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento direttamente all'agente della riscossione e non all'ufficio creditore è stata decretata dal "milleproroghe" che, inoltre, ha esteso il periodo di dilazione da 60 a 72 rate, modificando anche il limite dell'importo - da 50 milioni di lire a 50mila euro - per poter beneficiare del pagamento "diluito", oltre il quale è indispensabile presentare una garanzia fideiussoria.

In considerazione del mutato impianto normativo, con il provvedimento, l'Agenzia ha provveduto a eliminare dalle "avvertenze" la parte riguardante la "richiesta di pagamento a rate". Pertanto, nel nuovo modello di cartella di pagamento, è stata inserita un'apposita sezione "comunicazioni dell'agente della riscossione" dove il concessionario potrà informare il contribuente sia sull'identità del responsabile del procedimento di emissione e notifica, sia sulle modalità di pagamento rateale.

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