Nell'ambito dei "concorsi a premio", la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, prevista dall'articolo 30 del Dpr 600/1973, trova applicazione indipendentemente dal valore del premio.

E' questo il chiarimento fornito con la risoluzione n. 119/E del 31 marzo.

L'intervento dall'agenzia delle Entrate si è reso necessario al fine di "bloccare" l'interpretazione tesa a estendere alla fattispecie in questione la norma che, con riferimento alle "operazioni a premio", esclude l'applicazione della ritenuta alla fonte per premi attribuiti, nel periodo d'imposta al medesimo soggetto, per un importo non superiore a 25,82 euro.

Le "operazioni a premio" consistono in manifestazioni in cui il premio viene riconosciuto a tutti i partecipanti che possiedono determinati requisiti o che si trovano in una prestabilita situazione (ad esempio, a tutti coloro che totalizzano un dato punteggio nella raccolta di tagliandi) e per le quali è essenziale l'obbligatorietà dell'acquisto e/o vendita del prodotto legato alla promozione (articolo 3, Dpr 430/2001).

I "concorsi a premio" si sostanziano, invece, in manifestazioni in cui il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti, indipendentemente dall'obbligo di acquistare o vendere un prodotto, con l'attribuzione dello stesso che dipende dall'abilità dei partecipanti, dalla sorte, o da entrambi i "fattori" (articolo 2, Dpr 430/2001).

Con la risoluzione 119/2008 sono state descritte le modifiche normative apportate all'articolo 30 del Dpr 600/1973, nell'ambito della riforma della disciplina delle manifestazioni a premio.

In sostanza, il legislatore ha integrato la citata norma, estendendo alle "operazioni a premio" l'applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, e introducendo, contestualmente, esclusivamente per queste il "limite inferiore" di 25,82 euro.

Alla luce di ciò, l'agenzia delle Entrate ha giudicato ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma dettata dall'articolo 30, primo comma, secondo periodo, ribadendo che l'ambito di applicazione della stessa è limitato ai soli premi derivanti dalle "operazioni a premio", precisando, pertanto, che, ricorrendone i presupposti, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da "concorsi a premio" anche se di valore inferiore a 25,82 euro.


Fonte: Agenzia Entrate - Emma Grisolia

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