La società che, in base a convenzioni, ha assunto l'obbligo di far eseguire integralmente l'opera da due costituendi consorzi (i quali ne cureranno la realizzazione) e che non si fa carico del prefinanziamento dell'opera, né provvede - almeno in parte - alla diretta realizzazione delle infrastrutture, è carente di quella "adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere" che il Codice dei contratti pubblici considera requisito essenziale del general contractor. Ne consegue che i contratti stipulati tra la società e i consorzi non sono giuridicamente inquadrabili come contratti di subappalto, bensì come contratti di appalto; quindi, nei relativi rapporti non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione del reverse charge.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/03/2008, n. 111/E)

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