Con riferimento alla merce ricevuta dal fornitore e scartata senza che sia restituita o fatturata, al fine di superare la presunzione di cessione e di acquisto è necessario che la documentazione relativa allo smaltimento sia corredata da copia dei singoli prospetti analitici da cui deve emergere la quantità di merce scartata per ciascun acquisto; la merce scartata dopo la procedura di condizionamento, e in seguito portata in discarica, deve essere correttamente annotata anche nel registro di carico e scarico dei rifiuti.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/04/2008, n. 131/E)
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