Il mandato a vendere rilasciato alla compagnia assicurativa dall'assicurato che sia stato indennizzato del furto dell'auto, successivamente ritrovata, non costituisce surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato e non comporta il passaggio di proprietà dell'autovettura in capo all'assicuratore. L'istituto assicuratore mandatario in rem propriam acquista solo la titolarità di un mero diritto di credito, esente da IVA.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 31/03/2008, n. 8246)

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