Istituito, con la risoluzione 154/E del 15 aprile, il codice tributo 3900, che consente, tramite il modello F24, l'utilizzo in compensazione della minor Ici dovuta per l'abitazione principale, grazie all'ulteriore detrazione introdotta dall'ultima Finanziaria. Con la legge 244/2007 (articolo 1, commi 5 e 7), veniva infatti riconosciuto, per la prima casa, uno sconto aggiuntivo, pari all'1,33 per mille della base imponibile e per un importo massimo annuale di 200 euro e di 16,67 euro mensile (risoluzione 11/DF del 10 aprile), a carico del bilancio dello Stato, che rimborserà ai Comuni il minor gettito realizzato.

Il beneficio, come specificato dal dipartimento per le Politiche fiscali con la risoluzione 1/DPF del 2008, è assoggettato a un "regime del tutto autonomo" e quindi prescinde dalla detrazione base di 103,29 euro e dalle eventuali ulteriori riduzioni decise dai Comuni. Esclusi dalla diminuzione di imposta gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e quelli assimilabili alla prima casa dagli stessi Comuni.

Riguardo alla compilazione dell'F24, il codice 3900 deve essere riportato nella colonna "importi a credito compensati", della "Sezione Ici ed altri tributi locali". È importante precisare che la compensazione può avvenire solamente se esiste un'imposta dovuta, riportata nella colonna "importi a debito versati" (codici tributo 3901 e 3904), riferita per lo stesso immobile, allo stesso anno e allo stesso Comune. La somma in detrazione non può essere superiore all'importo indicato a debito per l'abitazione principale e le eventuali pertinenze.

Per semplificare, alla cifra indicata nella colonna "importi a debito versati" con i codici tributo 3901 o 3904 - corrispondente all'Ici dovuta, determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e la detrazione stabilita dal Comune - si dovrà sottrarre l'ulteriore detrazione riportata nella colonna "importi a credito compensati", identificata dal nuovo codice 3900: il risultato dell'operazione costituirà l'imposta da versare.

Se, per effetto dalla compensazione in questione, il saldo risulterà uguale a zero, la sezione dell'F24 dedicata all'Ici non dovrà essere compilata.

La risoluzione precisa che il nuovo codice diventerà operativo dal prossimo 12 maggio.


Fonte: Agenzia Entrate - Anna Maria Badiali

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