L'anagrafe dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari (l'anagrafe dei rapporti bancari, come è chiamata nel gergo comune) è diventata realtà. Si è concluso il processo di attuazione di questo importantissimo mezzo istruttorio, strumentale alle indagini finanziarie e creditizie. Da fine ottobre i funzionari dell'agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di finanza, debitamente autorizzati, potranno accedere alla nota banca dati. Cerchiamo di ricostruire l'evoluzione del nuovo strumento di controllo.

Per migliorare il processo di acquisizione dei dati necessari all'esperimento delle indagini finanziarie, il decreto "Visco-Bersani" ha integrato l'articolo 7 del Dpr 605/1973, intitolato "comunicazioni all'anagrafe tributaria". Secondo la nuova formulazione della norma, gli operatori finanziari (banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario), oltre all'obbligo di "rilevare e tenere in evidenza" i dati identificativi del cliente (compreso il codice fiscale) che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono anche obbligati, alla fine di ogni mese, a trasmettere telematicamente all'Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti, la natura degli stessi con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari. Tali informazioni saranno archiviate in un'apposita sezione.

L'elencazione dei soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione ricalca quella degli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, con l'unica eccezione delle società fiduciarie, non richiamate dal citato articolo 7 del Dpr 605/1973, che si limita, da ultimo, a estendere l'obbligo a qualsiasi operatore finanziario. L'agenzia delle Entrate ha fatto subito chiarezza sulla questione e, con la circolare n. 32/2006, è stato precisato che nella nozione di "operatore finanziario" rientrano anche le società fiduciarie.

Dall'obbligo di comunicazione, per ora, sono escluse tutte le operazioni fuori conto, anche se per queste ultime, come si evince chiaramente dalla norma in commento, l'operatore finanziario deve farsi carico di reperire e conservare i dati identificativi del soggetto che ha messo in essere l'operazione e quelli identificativi dell'operazione stessa. L'obbligo di reperimento e di conservazione è anch'esso strumentale all'effettuazione delle indagini finanziarie. Infatti, attraverso questo si vuole creare, presso ogni intermediario finanziario, una banca dati dalla quale prelevare le informazioni e i dati necessari all'indagine.

Con le nuove funzionalità dell'Anagrafe tributaria, quindi, sarà possibile verificare l'esistenza di rapporti intestati al contribuente sottoposto a controllo. Una volta individuati gli operatori finanziari presso i quali sono intrattenuti i rapporti si potrà, attraverso una procedura telematica, richiedere e ottenere tutti i dati, gestiti in conto e fuori conto, che l'operatore avrà rilevato e conservato in formato digitale utili ai fini dell'indagine fiscale.

E per i rapporti scudati?

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 2007 ha stabilito che anche i rapporti "scudati" rientrano nel'obbligo di comunicazione. Sulla questione si è registrato un confronto tra gli addetti ai lavori, che ha espresso posizioni contrastanti tra chi riteneva che la protezione offerta dallo scudo prevalesse anche sull'obbligo di invio e chi invece riteneva la novazione normativa prevalente.

Secondo l'Agenzia, per ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 7 del Dpr 605/1973, l'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. Ai fini della nozione di rapporto bisogna riferirsi alla circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale "la categoria dei "rapporti" è relativa a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo".

Alla luce di ciò, la citata circolare n. 18/E recita testualmente che "tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero".

Quindi non vi è più dubbio, anche i dati relativi ai conti scudati saranno consultabili accedendo all'anagrafe dei rapporti. L'Amministrazione ha motivato la deroga alla riservatezza, chiarendo che questa non rileva ai fini della comunicazione in esame, potendo essere eventualmente opposta all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.

Fonte: Agenzia Entrate

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