La domanda del lavoratore (cessato dal servizio successivamente al 1° ottobre 1985), diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo di IRPEF sulla buonuscita, è soggetta al termine di 18 mesi (poi divenuti 48) previsto, a pena di decadenza, dall'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, decorrente dal versamento della ritenuta, senza che - scaduto tale termine - possano trovare applicazione, al fine della remissione in termini, le procedure previste ex lege n. 482/1985 o il disposto dell'art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 69/1989, convertito in legge n. 154/1989.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 30/10/2007, n. 22923)

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