Una piccola azienda che produce e commercializza bilance elettroniche
commerciali e industriali, che ha un codice attività in cui entra, ma lo
studio di settore è lontano dal poter descrivere il proprio ciclo produttivo,
in quanto, lo studio, si avvicina più ad un'azienda meccanica che elettronica,
è comunque tenuta a compilare gli studi di settore?
Come si fa a capire quando ci sono i parametri per essere esenti?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 21/11/07 21:33

Le cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al Dpcm 29 gennaio 1996, come modificato dal Dpcm 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella evidenziando una delle seguenti cause (l'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha individuato le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, alla stregua di valutazioni a carattere generale, riportate nella circolare n. 110/E del 21 maggio 1999, a cui hanno fatto seguito alcune precisazioni successive, fornite con la circolare n. 148/E del 5 luglio 1999), contraddistinte dai codici da 1 a 4:

inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta (codice 1). Il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. E' causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, mentre non costituisce causa di esclusione la modifica dell'attività esercitata qualora l'attività cessata e quella iniziata siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore)
periodo di non normale svolgimento dell'attività (codice 2):
i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, per esempio perché la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore ovvero non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, sempre che le stesse siano state tempestivamente richieste ovvero viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica di altra attività produttiva di beni e servizi, sempre che l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi
il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività, per tutto l'anno, a causa della ristrutturazione dei locali, a condizione che la ristrutturazione riguardi tutti i locali
il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda
il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi, dietro comunicazione alla competente Camera di commercio ( nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari)
contribuenti con periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi, indipendentemente dal fatto che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (codice 3)
altre cause (codice 4). Contribuenti che determinano il reddito con criteri di tipo forfetario, gli incaricati alle vendite a domicilio, contribuenti che hanno effettuato operazioni di trasformazione, scissioni, eccetera.
Le cause di inapplicabilità degli studi di settore
Le cause di inapplicabilità riguardano circostanze tipiche degli studi di settore, che trovano fondamento in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore, in quanto il programma Gerico non è in condizione di fornire elaborazioni attendibili in merito alla congruità e alla coerenza del soggetto, in presenza delle fattispecie individuate.
Pertanto, l'applicazione degli studi di settore è espressamente preclusa nei confronti di determinati soggetti, i quali, in sede di dichiarazione, devono compilare l'apposita casella, indicando il relativo codice:

imprese con produzione o vendita in luoghi diversi (codice 1)
imprese a cosiddetta pluriattività, cioè quelle che svolgono attività in settore contrassegnati da più codici Istat (codice 2). La circolare n. 110/99 esclude l'applicazione degli studi di settore nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti - non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore - supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
imprese cosiddette multipunto, cioè quelle esercitano l'attività attraverso più punti (codice 3)
altro (codice 4). Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore degli soci o associati, e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate, le istruzioni all'Unico 2004 - cui si rinvia per ulteriori precisazioni - evidenziano che "occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2003 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno".

 
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