La donazione d’azienda in favore dei discendenti che continuano l’attività d’impresa in forma societaria è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonchè da quelle ipotecaria e catastale dovute per gli immobili compresi nell’azienda donata.

Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007

In virtù dell’inserimento del comma 4-ter nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni - a opera della Finanziaria 2007 - a partire dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti a titolo gratuito in favore dei discendenti, aventi a oggetto aziende, azioni o quote sociali, disposti per atto tra vivi oppure derivanti da successione ereditaria, sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Per i trasferimenti in questione, non sono, altresì, dovute le imposte ipotecaria e catastale, eventualmente correlate alla trascrizione e alla voltura catastale di immobili facenti parte dell’azienda oggetto dell’attribuzione. Ciò in virtù del richiamo recato, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Il predetto trattamento agevolativo spetta esclusivamente ai beneficiari che siano discendenti del disponente, sempreché costoro si impegnino, con dichiarazione espressa resa contestualmente all’accettazione dell’attribuzione, a continuare l’attività d’impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio d’impresa. Il mancato rispetto dell’impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dall’agevolazione concessa e il conseguente recupero dell’imposta dovuta, nonché l’applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Nell’ambito del delineato quadro normativo, si inserisce la questione di natura interpretativa per la soluzione della quale l’agenzia delle Entrate è stata interpellata, consistente nello stabilire se si verifichi la decadenza dal beneficio nell’ipotesi in cui l’azienda donata venga conferita, prima del decorso dei cinque anni, in una società costituita dagli stessi beneficiari allo scopo di continuare l’attività imprenditoriale.

Infatti, da una parte è evidente che il conferimento comporta l’alienazione dell’azienda a un soggetto distinto (la società), che diviene l’unico ed effettivo esercente l’attività imprenditoriale, impedendo quindi al beneficiario di continuare in prima persona detta attività, nel rispetto dell’impegno assunto per usufruire dell’agevolazione; d’altra parte, è altrettanto vero che la forma societaria è spesso considerata come il miglior modo di esercitare in comune l’attività imprenditoriale e che, in ogni caso, la dichiarazione d’intento circa la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, richiesta dalla legge ai fini dell’esenzione, comporta in ogni caso il sorgere di una società di fatto.

Sulla base di tali considerazioni, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 341/E, si è espressa nel senso che la decadenza dall’agevolazione non si verifica qualora il beneficiario dell’attribuzione, prima del decorso dei cinque anni, conferisca l’azienda (o la partecipazione societaria) ricevuta in una società costituita allo scopo di continuare l’attività imprenditoriale. Ciò in quanto tale operazione è riconducibile, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, tenuto conto del fatto che, con riferimento all’attribuzione di partecipazioni azionarie in società di capitali, la norma agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, riconosce l’agevolazione limitatamente alle azioni o quote assegnate che consentano di acquisire o integrare il controllo della società, l’Agenzia ha precisato che, qualora il conferimento (di azienda o partecipazioni societarie) sia effettuato in una società di capitali, l’agevolazione spetta solo se le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo, di cui ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

Tale interpretazione in senso favorevole ai contribuenti è, peraltro, controbilanciata dall’affermazione che, come risulta evidente dal tenore letterale della norma agevolativa esaminata, l’esenzione dal pagamento delle imposte indirette spetta solo per l’attribuzione ai discendenti dell’azienda o delle partecipazioni societarie; non anche per il conferimento dei suddetti beni in una società. Il conferimento deve, quindi, essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), numero 3), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, e, qualora lo stesso abbia a oggetto un’azienda comprensiva di un bene immobile, anche alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, secondo quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, e 10, comma 1, del Testo unico 347/1990.


Fonte: Agenzia Entrate

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