UNA CARROZZERIA CHE HA INTRAPRESO ANCHE L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO AUTO, ACQUISTA AUTO NUOVE E USATE DA UNA DITTA TEDESCA.

DEVE TRATTARE L’ACQUISTO COME UNA NORMALE OPERAZIONE INTRA CON L’INTEGRAZIONE DELLA FATTURA E LA REGISTRAZIONE NEGLI ACQUISTI E NELLE VENDITE?

ALLA RIVENDITA DEVE APPLICARE SEMPRE L’IVA E VERSARLA CON IL NUOVO MODELLO ESTRAPOLANDO L’OPERAZIONE DALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 22/11/07 08:59

La richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia condizionata alla contestuale presentazione di copia del modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta al verificarsi della prima cessione nel territorio dello Stato. A tal fine, la norma in argomento, prevede l’opportuna integrazione del modello F24 mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione di cui trattasi si applica ai veicoli nuovi ed usati per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall’art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Quest’ultima disposizione stabilisce che gli acquisti intracomunitari devono considerarsi realizzati in presenza delle seguenti condizioni:

- l’acquisto (salvo talune deroghe previste al comma 3 dello stesso stesso art. 38) deve essere effettuato “nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato”;

- il cedente deve essere un soggetto passivo d’imposta identificato in un altro Stato membro;
- l’acquisto deve avere ad oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica in ambito comunitario;
- l’acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
- il bene proveniente da altro Stato membro deve giungere in Italia.

Per ottenere l’immatricolazione è necessario produrre certificazione doganale da cui risulti l’assolvimento dell’IVA. Qualora l’importazione sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di operare acquisti senza pagamento d’imposta, riconosciuta ai c.d. esportatori abituali dall’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella menzionata certificazione doganale dovrà farsi riferimento anche al plafond utilizzato dall’importatore.

 
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