Se un'impresa agricola decide di concedere in affitto ad altri soggetti i terreni e gli immobili pertinenziali di cui è proprietaria, sospende in sostanza l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata e non è tenuta al pagamento dell'Irap. Su questo non vi sono dubbi, in quanto si tratta della mancanza del presupposto fondamentale per l'applicazione del tributo. Lo stesso discorso non vale, invece, in riferimento alle altre imposte che saranno dovute o meno e con diverse modalità a seconda che sussistano determinate condizioni.

È l'articolato chiarimento contenuto nella risoluzione n. 340/E del 23 novembre che, nell'affermare l'inammissibilità dell'interpello proposto, trova comunque nello stesso spunti per alcune riflessioni.

L'istante, una società semplice che svolge attività agricola, ha manifestato l'intenzione di affittare l'intera azienda in questo modo: i terreni e gran parte degli immobili pertinenziali strumentali a un soggetto e una porzione di questi ultimi a un altro. Ha chiesto, pertanto, se dopo la stipula dei contratti di locazione, sarà tenuto o meno a versare l'Irap.

Su questo argomento, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa - da qui l'inammissibilità dell'interpello - con la circolare 141/1998 che, sottolineando il principio per il quale il presupposto per l'applicazione dell'Irap è lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata, aggiungeva: "... non assumono veste di soggetti passivi le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati".

Anche se nell'istanza non c'era un vero e proprio quesito sull'assoggettamento alle imposte dirette e all'Iva dell'operazione ma erano soltanto rappresentate le intenzioni della società, l'Agenzia ha ritenuto opportuno precisare le relative modalità di tassazione.

Riguardo alle imposte dirette, viene chiarito che il reddito derivante da affitto d'azienda va ricondotto nei "redditi diversi". In particolare, per il contratto relativo all'impresa agricola, il reddito sarà determinato dalla "differenza tra l'ammontare dei canoni percepiti nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti la loro produzione".

Per la locazione della parte di fabbricato, invece, sarà necessario valutare se lo stesso possieda il requisito della ruralità. In caso affermativo, l'intero ammontare dei canoni percepiti concorrerà alla formazione della base imponibile come reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente (articolo 67, lettera e), del Tuir). Altrimenti, sarà soggetto a tassazione il valore più alto tra l'ammontare dei canoni, ridotti forfetariamente del 15%, e la rendita catastale dell'immobile.

In relazione all'Iva, l'Agenzia ricorda che il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio d'impresa. Poiché nel caso in esame appare evidente la cessazione dell'attività di produzione agricola dell'unica azienda posseduta in conseguenza della stipula dei contratti d'affitto, la stessa società non può essere considerata soggetto passivo Iva. Non dovrà fatturare le somme che incasserà dalla locazione, ma le operazioni sconteranno l'imposta di registro.


Fonte: Agenzia Entrate

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