Trattandosi di un'entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo - dovuto indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio - spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, legge n. 448/2001.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 20/11/2007, n. 24010)
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» Omesso pagamento del canone RAI: decide il giudice tributario.
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