Doppia modalità di tassazione per l'una tantum corrisposta al dipendente Cciaa andato in pensione nel 2004. Per l'importo maturato dal 2001 si applica la nuova disciplina dettata dal Dlgs 47/2000: le somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei soli contributi obbligatori dovuti per legge, a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore dipendente, con la stessa aliquota applicata al Tfr. Per le quote precedenti, bisogna invece far riferimento al "vecchio" testo dell'articolo 17 del Tuir, in base al quale è escluso dalla base imponibile l'importo dei contributi versati dal lavoratore che rientrano nel limite del 4%.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 324/E del 9 novembre, ha precisato che il limite in questione opera "nel senso che...se la contribuzione annua a carico del lavoratore abbia superato la soglia del 4%, l'imponibile sarà determinato dall'indennità maturata al netto dei contributi versati ricomprendendo la parte eccedente il limite del 4% nella base imponibile".

Uno dei dubbi posti dall'istante era proprio legato all'esatta interpretazione del citato articolo 17, che, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva, erroneamente, far propendere (nel caso il lavoratore avesse versato contributi per un importo superiore al 4% della propria retribuzione annua) per la totale inapplicabilità dalla detassazione parziale dell'indennità.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione hanno riguardato anche l'altro requisito previsto dalla vecchia disposizione: "Le altre indennità...sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo...semprechè...negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante...".

Nella risoluzione, si legge che la presenza di clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni non periodiche "per causalità specifiche" (quali l'acquisto o la manutenzione dell'abitazione) non costituisce un ostacolo alla detassazione parziale delle somme erogate al dipendente.

La limitazione era, infatti, stata posta allo scopo di evitare che somme costituenti a tutti gli effetti "retribuzione" potessero sfuggire all'ordinaria tassazione, con lo stratagemma del loro accantonamento, in vista di una futura redistribuzione periodica.


Fonte: Agenzia Entrate

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