L'indennità supplementare per l'incentivazione all'esodo è analoga al premio di fine servizio, pertanto è applicabile il trattamento favorevole (previsto dall'art. 17, comma 4-bis, D.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporis) in base al quale - per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini - l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 26/10/2007, n. 22548)
Home
»
»Nessuna etichetta
» Dirigenti: incentivo all'esodo con aliquota ridotta.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento