In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui all’art. 11, comma 9 della citata legge n. 413, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma; né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il Legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in esame (cfr. Cass. nn. 2593/2008, 2490/2005, 5477/2004, 7449/2003, 8719/2003, 8719/2002; infine anche Cass. n. 10811/2010).

Ordinanza n. 16903 del 2 agosto 2011 (udienza del 21 giugno 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Cappabianca, Rel. Terrusi
Indennità di espropriazione – Tassazione delle somme percepite dopo l’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 – Applicabilità – Trasferimento del bene precedente all’entrata in vigore – Irrilevanza


Fonte: Agenzia Entrate

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