Gli uffici dell'Aci hanno l'obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, tutti gli atti che non sono in regola con l'imposta di bollo all'ufficio delle Entrate competente cui spetta la regolarizzazione, l'irrogazione delle sanzioni e l'eventuale definizione agevolata. Ciò è valido anche per gli atti di vendita di autoveicoli su cui il contrassegno telematico apposto sulla firma è stato acquistato successivamente all'autenticazione della sottoscrizione stessa.
E' quanto chiarito dalla risoluzione n. 419/E del 3 novembre, con cui l'Agenzia interviene per sciogliere il dubbio posto dall'Automobile club d'Italia.
Gli uffici comunali dell'Aci e gli Sportelli telematici dell'automobilista, questi ultimi istituiti dal Dpr 358/2000, possono autenticare le firme di atti di alienazione e costituzione di diritti reali sui beni mobili registrati.
Come già sostenuto nella risoluzione 358/2007, i documenti di vendita di un veicolo, che presentano un contrassegno telematico (sostitutivo della marca da bollo) acquistato successivamente all'autenticazione della firma, sono da considerare non in regola con le disposizioni del Dpr 642/1972 ("Disciplina dell'imposta di bollo").
L'Aci ritiene che i propri uffici siano esclusivamente tenuti a segnalare l'irregolarità all'ufficio delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, perché questo provveda alla successiva notifica della contestazione.
L'Agenzia ribadisce che solo i propri uffici possono regolarizzare gli atti che presentano violazioni delle norme sull'imposta di bollo, in base a quanto disposto dall'articolo 31 del Dpr 642/1972: "La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".
Anche l'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta esclusivamente agli uffici finanziari. L'articolo 16 del Dlgs 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"), infatti, stabilisce che: "la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono". Lo stesso Dpr 642/1972, infine, dispone, all'articolo 35, che gli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia d Bollo sono il ministero delle Finanze e le strutture a esso connesse.
Fonte: Agenzia Entrate
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