La licenza Cites è un documento da esibire obbligatoriamente al momento delle operazioni di importazione ed esportazione. Rientra, pertanto, tra i documenti doganali, per i quali non è previsto l'assoggettamento all'imposta di bollo. Il medesimo regime di esenzione deve essere applicato all'istanza presentata per il suo rilascio.

A chiarirlo è la risoluzione n. 403/E del 29 ottobre, in risposta a un interpello del ministero delle Attività produttive.

La disciplina dell'imposta di bollo (Dpr 642/1972) prevede l'esenzione assoluta per "bollette e altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine" e il quesito, infatti, mirava al riconoscimento, per la documentazione prevista dalla Convenzione di Washington relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, la qualificazione di documento doganale. Si chiedeva, in particolare, se anche l'istanza per il rilascio di detti certificati potesse rientrare nella stessa esenzione.

Per meglio definire la licenza Cites, le Entrate hanno chiesto un parere all'agenzia delle Dogane. Quest'ultima ha risposto che, considerato che per la certificazione in oggetto sussiste l'obbligo di presentazione all'atto dell'espletamento di operazioni di import ed export, la stessa può rientrare tra i documenti doganali.

L'agenzia delle Entrate, recepito il parere, si esprime quindi in maniera favorevole all'interpretazione prospettata dal ministero delle Attività produttive: sono esentate dall'imposta di bollo sia le licenze Cites che le istanze per il loro rilascio, "in quanto domande volte ad ottenere atti esenti dall'imposta di bollo".

Fonte: Agenzia Entrate

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