Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione

dell’art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato posto il

seguente

QUESITO

La società Tennis club Alfa, società sportiva dilettantistica, fa parte di

un’associazione temporanea di imprese (ATI) costituitasi nel 2003 per

l’affidamento in concessione da parte del Comune di .. della progettazione,

realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale su area

comunale.

Per la realizzazione dell’opera la società istante ha sostenuto rilevanti

spese connesse alla costruzione del complesso sportivo, maturando un credito

IVA rilevante. Pertanto, l’istante chiede di conoscere se l’eccedenza detraibile

può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c) del DPR n.

633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL

CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che la costruzione del complesso avvenga,

essenzialmente, sulla base di un contratto di appalto per la costruzione di

un’opera di interesse pubblico, commissionata dall’ente proprietario del terreno

all’impresa aggiudicatrice della gara. L’opera, una volta ultimata, costituisce un

bene ammortizzabile per la durata della concessione in gestione del bene stesso.

Secondo la società è, pertanto, possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza Iva

detraibile, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972,

tenuto conto che con circolare n. 2 del 12 gennaio 1990 e con risoluzione 392/E

del 28 dicembre 2007, è stato chiarito che il rimborso del credito IVA compete,

non soltanto per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche

per l’acquisizione di beni in esecuzione di contratti di appalto.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso concreto, il Comune di .. ha indetto una gara per l’affidamento

in concessione della progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed

economica di un opera di interesse pubblico o di pubblica utilità.

La società istante fa parte della compagine sociale dell’associazione

temporanea di imprese (ATI), soggetto aggiudicatario della concessione, cui la

medesima è subentrata ai sensi dell’articolo 14 della relativa convenzione

stipulata tra le parti.

In particolare, la convenzione, che disciplina i rapporti tra il comune di

..e il concessionario, stabilisce che dalla data del collaudo degli impianti l’ente

locale acquisirà la piena proprietà delle strutture, comprese le attrezzature ed i

beni mobili che risulteranno nel verbale di consegna (articolo 16). A decorrere

dalla stessa data, per il periodo di durata della convenzione, al concessionario

spetterà il diritto d’uso dell’area interessata (articolo 1).

I beni, realizzati dalla società istante, quindi, sono fin dall’inizio, di

proprietà dell’ente locale concedente, mentre, per tutta la durata della

convenzione, la società acquisisce il diritto di gestire gli impianti e di trarne un

utile economico.

Nel presupposto, pertanto, che la convenzione sia correttamente

applicata, si è del parere che il bene vada inscritto nelle poste patrimoniali del

concedente e, come tale, non possa essere oggetto di ammortamento ai fini delle

imposte dirette da parte del concessionario.

Ne consegue, inoltre, che la società non può chiedere il rimborso

dell’eccedenza IVA detraibile relativa agli acquisti sostenuti per la realizzazione

di tali beni ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972,

secondo cui il rimborso dell’eccedenza Iva detraibile può essere chiesto

“limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni

ammortizzabili”.

Né, da ultimo, è conferente al caso concreto la nota …, richiamata

dall’istante, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che sono da

ricomprendere tra i beni ammortizzabili per i quali è possibile richiedere il

rimborso dell’IVA corrisposta per il loro acquisto, anche i beni acquisiti

attraverso un contratto di appalto. In tale circostanza, infatti, è l’appaltante che ha

diritto al rimborso dell’IVA corrisposta all’appaltatore per la costruzione dei beni

ammortizzabili ai sensi del citato articolo 30, terzo comma, lettera c); nel caso

prospettato, invece, l’istante non è il soggetto appaltante, bensì il soggetto

appaltatore, che ha avuto l’incarico di costruire il bene ammortizzabile dall’ente

proprietario.

RISOLUZIONE N. 372/E del 6 ottobre 2008


Fonte: Min. Finanze

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