Quesito: IVA 10%.
sto costruendo una seconda casa nuova in un terreno agricolo.Non ho capito come funziona la distinzione tra beni significativi e non.Cosa mi conviene comprare da me e cosa alla ditta costruttrice?Ad esempio se compro le tegole io il venditore mi deve applicare il 10 o il 20 % di iva? se le compra il costruttore quanto gli applicherà il venditore?Se invece si tratta di infissi, conviene che li compro io o che li compra il costruttore?
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La disciplina Iva prevede l'applicazione di aliquote agevolate anche per una serie di interventi legati al recupero edilizio.
In linea generale, è possibile sintetizzare le diverse aliquote nel seguente modo:
aliquota 4%: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche
aliquota 10%: acquisto di beni finiti e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto interventi di recupero di cui alle lettere c, d, f) dell'articolo 3, Dpr n. 380/2001, per gli interventi di recupero su tutti gli edifici e alle prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica
aliquota 20%: sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001).
Riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2005 (salvo successive proroghe)(114), si applica l'aliquota del 10 per cento. Pertanto, allo stato attuale, anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruiscono dell'aliquota Iva del 10 per cento.
Con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare alcune precisazioni sulle modalità applicative dell'agevolazione ai fini Iva. Innanzitutto, va detto che l'agevolazione si applica:
ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
solo alle operazioni fatturate dall'1/1/2000 al 31/12/2005 (salvo proroghe)
sull'intero corrispettivo riferito all'impiego di manodopera e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituisce una parte significativa dell'intero intervento
se sono utilizzati beni significativi, fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e il valore dei beni stessi.
Relativamente al primo punto, i fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono costituiti da:
singole unità immobiliari a destinazione abitativa indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse e le relative pertinenze
interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi sulle parti condominiali.
Non è, pertanto, necessario che ricorrano i requisiti "Tupini", anche se sono esclusi dall'agevolazione:
i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, eccetera)
le singole unità immobiliari della categoria A/10(118).
Inoltre, sono escluse le prestazioni professionali non direttamente riconducibili alla tipologia del contratto di appalto, come le prestazioni rese da ingegneri, architetti, eccetera.
Con riferimento, invece, ai beni forniti nell'ambito dei lavori di manutenzione, l'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese per cui, oltre ai beni finiti, sono comprese le materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento di manutenzione.
I beni significativi cui si fa riferimento sono:
ascensori e montacarichi
infissi esterni ed interni
caldaie
videocitofoni
apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza.
Per tali beni, che vanno indicati distintamente in fattura, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 20 per cento.
Esempio
Si supponga il seguente esempio di una fattura totale di 13.000 di cui:
bene significativo: 8.000
bene non significativo: 3.000
posa in opera: 2.000.
L'aliquota del 10 per cento si applica sulla differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000 Sul bene significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 + 2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).
Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000 - 5.000 = 3.000).
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