Avrei pertanto una domanda da porVi in merito all'esatta determinazione del valore della quota spettante ad un socio receduto da una società immobiliare a responsabilità limitata: Premesse- il recesso è avvenuto alla data del 1.10.2004 (la quota non è ancora stata liquidata per dissenso tra i soci);- ai sensi del co. 3 dell'art. 2473 del c.c. e del Dlgs 6/2003 il relativo patrimonio sociale deve essere determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;- la società immobiliare ha delle consistenti plusvalenze determinate dalla differenza tra il valore storico delle immobilizzazioni acquistate negli anni '80 ed il relativo valore di mercato attuale. - dal valore della quota da corrispondere al socio receduto e più precisamente dal valore delle rivalutazioni sugli immobili (plusvalenze) è stata detratta un'aliquota fiscale del 37,25% (33% Ires, 4,25% Irap); in altre parole è stato determinato il valore della partecipazione societaria e dallo stesso è stato detratto l'importo delle imposte latenti sulle plusvalenze che saranno versate all'Erario quando gli immobili verranno ceduti;- nell'anno 2008 i soci rimasti nella srl hanno deciso di fruire dell'agevolazione prevista dallo Stato consistente nell'applicazione di un'imposta pari al 1,5% e 3% sulle plusvalenze derivanti da rivalutazione. QuesitoE' corretto applicare letteralmente la norma che stabilisce che la determinazione del valore di mercato debba essere fatta "al momento della dichiarazioni di recesso" che quindi vedrebbe correttamente applicare una riduzione della quota del socio receduto pari al 37,25% delle plusvalenze sugli immobili?Oppureavendo la società aderito al regime agevolativo (anno 2008) le nuove aliquota da applicare in riduzione delle plusvalenze devono essere pari al 1,5 e 3%?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 2/5/09 17:02

A nostro avviso il valore va computato al momento del recesso del socio.

 
Top