Regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo subordinato alla comunicazione all'agenzia delle Entrate, mediante l'invio di un apposito modello, di dati e notizie fiscalmente rilevanti. Nuove norme in materia di Onlus. Sono, in sintesi, le disposizioni introdotte dal decreto legge "anticrisi" (Dl 185/2008) illustrate con la circolare n. 12/E del 9 aprile.

Comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali

L'onere della comunicazione all'Agenzia di dati e di notizie rilevanti ai fini fiscali risponde all'esigenza di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti fiscalmente assimilati (ad esempio, società sportive dilettantistiche), al fine di tutelare le vere forme associazionistiche e di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.

Tale onere è previsto, in via generale, per gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle "decommercializzazioni" previste dagli articoli 148 del Tuir e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Dpr n. 633/1972.

Dopo aver confermato che presupposto di carattere generale per l'applicazione delle agevolazioni è la qualificazione dell'organismo associativo come ente non commerciale, la circolare ha riepilogato, in dettaglio, i requisiti e le condizioni per l'applicabilità dei regimi di favore previsti per gli enti associativi.

E' stato precisato, in particolare, che il modello di comunicazione deve essere presentato anche dagli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta.

Devono comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, inoltre, anche le società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 289/2002, e le organizzazioni di volontariato, a eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.

La presentazione del modello deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, quindi, anche dalle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, laddove le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta.

Come anticipato, gli enti associativi che fruiscono delle disposizioni fiscali di favore (i citati articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972) non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e nelle modalità stabilite.

I soggetti esclusi dall'invio del modello di comunicazione sono:

 le associazioni pro-loco che optano per il regime della legge 398/1991

 gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

 le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

Norme in materia di Onlus

L'articolo 30 del Dl 185/2008 contiene, inoltre, alcune disposizioni in materia di Onlus.

La circolare ha precisato, in particolare, che il comma 5 della norma contenuta nel Dl anticrisi interviene sui requisiti necessari alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di Onlus di diritto; al fine, tali organizzazioni possono fruire della disciplina di favore prevista per le Onlus se:

 sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge 266/1991

 non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali diverse da quelle elencate nel decreto del 25 maggio 1995, non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto e sono tenute a trasmettere all'agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il comma 4 dell'articolo 30 contiene, inoltre, una disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza quale settore di attività in cui possono operare le Onlus, riconducendo in tale ambito anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della organizzazione non lucrativa o da campagne di raccolta di donazioni a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.

La circolare ha anche chiarito che la particolare formulazione adottata dal legislatore ("si considera attività di beneficenza") fa assumere alla disposizione carattere interpretativo, conferendo alla stessa efficacia retroattiva.

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 30 prevedono, infine, un'agevolazione in materia di imposta catastale per le Onlus.

L'agenzia delle Entrate, evidenziando l'efficacia temporale delle disposizioni al 31 dicembre 2009, ha chiarito che l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa (168 euro) per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus, a condizione che tali soggetti dichiarino nell'atto che intendono utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzino l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.


Fonte: Agenzia Entrate

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