Non solo la cessione di azioni e quote, ma anche quella di obbligazioni convertibili e di diritti d'opzione può far sorgere il diritto all'esenzione sulle plusvalenze da start up. Una plusvalenza che rimane "congelata" per due anni e che, nel caso di mancato reinvestimento nel previsto biennio, assume rilevanza fiscale nel periodo in cui è stata realizzata.

Sono solo alcune delle indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 15/E del 10 aprile, a illustrare la disciplina introdotta, nel corpo dell'articolo 68 del Tuir, dalla "manovra d'estate" (Dl 112/2008).

Tenendo presente che il regime di esenzione si applica alle plusvalenze conseguite a seguito di cessioni poste in essere a decorrere dal 25 giugno 2008, soffermiamoci sui principali chiarimenti.

Ambito soggettivo

Il regime "speciale" è riservato ai soggetti passivi Irpef in capo ai quali si generano, per effetto della cessione, redditi diversi di natura finanziaria. Quindi:

persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente

società semplici e i soggetti a essi equiparati

enti non commerciali, sempre che la cessione non sia effettuata nell'esercizio di impresa commerciale

persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, non residenti, se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

Ambito oggettivo

Ad essere agevolabili sono sia le plusvalenze da partecipazione qualificata sia quelle da partecipazione non qualificata.

Come anticipato, inoltre, il diritto all'esenzione può sorgere, anche in relazione alla cessione di titoli e diritti attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.

Requisiti temporali

L'esenzione spetta a condizione che le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti, posseduti o stipulati da almeno tre anni, siano relativi a società costituite da non più di sette. Inoltre, il reinvestimento della plusvalenza deve avvenire entro il biennio successivo al realizzo.

A tal proposito, l'Agenzia ha precisato che:

per l'anzianità della società occorre far riferimento alla data della sua costituzione. Nel caso, poi, siano intervenute operazioni straordinarie, nel conto rientra anche l'anzianità della società fusa o scissa (così, ad esempio, l'agevolazione non spetta se una delle società da cui deriva quella di cui si posseggono le azioni risulta costituita da più di sette anni rispetto alla data della cessione)

circa il possesso triennale, è rilevante la data della cessione, indipendentemente da quella di riscossione del corrispettivo. In presenza di titoli, strumenti finanziari o contratti, acquistati o stipulati in tempi diversi, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti per ultimi

se il corrispettivo si riscuote "a rate", il biennio scatta dalla data di ogni singolo incasso, tenendo presente che il reinvestimento dovrà riguardare la sola parte della plusvalenza realizzata. Esempio:

Costo = 80

Corrispettivo totale = 100

Corrispettivo incassato = 70

Quota di corrispettivo incassato = 70%

Parte del costo da raffrontare con l'incassato = 70% di 80 = 56

Plusvalenza da reinvestire = 70 - 56 = 14.

Obbligo di reinvestire

La plusvalenza va reinvestita in società di persone (escluse le società semplici e gli enti a queste equiparate) o di capitali residenti, costituite da non più di tre anni e che svolgono la medesima attività esercitata dalle società le cui partecipazioni sono state cedute.

Con la circolare è stato ribadito (cfr circolare 5/2004) che per "medesima attività" si intende quella compresa in uno stesso studio di settore anche se con diverso codice Ateco.

Il reinvestimento, inoltre, può essere effettuato sia mediante l'acquisto di partecipazioni e di strumenti finanziari, sia mediante la stipula di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

Il recupero dell'agevolazione

Decorsi i due anni senza il nuovo "investimento", l'Irpef a suo tempo non pagata sarà recuperata con riguardo al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione.

Un recupero che seguirà regole differenti a seconda che la partecipazione sia qualificata o meno.

Cessione di partecipazione non qualificata - Se il contribuente agisce in regime dichiarativo, dovrà riportare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è scaduto il termine biennale per il reinvestimento, maggiorando l'imposta sostitutiva (12,5%) degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.

I soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato (e che per fruire dell'esenzione devono presentare all'intermediario all'atto della cessione idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva che attesti che le partecipazioni soddisfano le condizioni richieste dalla legge) sono chiamati a comunicare all'intermediario il mancato reinvestimento entro il biennio, fornendogli la provvista per il pagamento dell'imposta sostitutiva e degli interessi decorrenti dalla data della cessione. Se tutto ciò non avviene, l'intermediario è tenuto a segnalare, nel quadro SO del modello 770, i dati relativi all'originaria cessione "agevolata".

Nel caso si sia in presenza di rapporti per i quali sia stato scelto il regime del risparmio gestito, è il gestore ad avere l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la spettanza dell'esenzione (a meno che non si tratti di attività finanziarie possedute in precedenza dal contribuente e conferite nella gestione) e ad operare le necessarie rettifiche del risultato maturato di gestione, sia all'atto della cessione sia al termine del biennio (rettifiche, ovviamente, di segno opposto), tenendo conto, in tal caso, anche degli interessi dovuti sull'imposta non versata nell'anno in cui si è realizzata la plusvalenza.

Nell'eventualità che prima dei due anni dalla cessione il contribuente chiude il rapporto con l'intermediario (sia nel caso di risparmio amministrato sia in quello di risparmio gestito), quest'ultimo deve indicare nel 770, quadro SO, la data in cui è stata realizzata la plusvalenza e il corrispettivo della cessione. Il contribuente, dal canto suo, indicherà la plusvalenza non reinvestita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è scaduto il termine di due anni, assoggettandola a imposta sostitutiva e applicando i relativi interessi.

A tal fine, il costo di acquisto, il corrispettivo e la data di vendita devono essere certificate dall'intermediario.

Cessione di partecipazione qualificata - In seguito al mancato reinvestimento della plusvalenza, il contribuente dovrà riliquidare l'imposta dovuta e i relativi interessi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il termine biennale scade, ricalcolando il reddito complessivo del periodo d'imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione.

Importo massimo della plusvalenza

L'importo massimo della plusvalenza agevolabile è pari al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione, dalla società cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, beni immateriali ammortizzabili (compreso l'avviamento), spese di ricerca e sviluppo, capitalizzate e capitalizzabili, iscritte nello Stato patrimoniale e ammortizzabili.

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