Aggiornati gli elenchi delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, impegnate in attività di ricerca scientifica, beneficiarie delle erogazioni liberali che possono essere dedotte dal reddito complessivo di persone fisiche e imprese.

 

Le liste sono allegate a due decreti della presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio scorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 di ieri.

La prima riguarda le agevolazioni previste dal Dl 35/2005 (articolo 14, comma 1), convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005. La seconda contiene i nomi dei soggetti interessati dalle disposizioni della Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 353, legge 266/2005).

Si tratta, in pratica, della revisione dei due Dpcm dell’8 maggio 2007, con i quali erano state individuate in prima battuta le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica.

 

Le liberalità in denaro o natura erogate a tali organismi possono essere dedotte da parte delle persone fisiche e dai soggetti Ires nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui.

Per le persone fisiche rientrano tra gli oneri deducibili e vanno indicate nel rigo E27 del modello 730/2009 o nel rigo RP28 di Unico PF 2009, con il codice “3”; per le imprese, invece, vanno classificati tra gli oneri di utilità sociale.

 

Le donazioni in denaro vanno effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

I beni in natura, invece, devono essere valutati in base al valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).

Inoltre, la deducibilità delle erogazioni è subordinata al rispetto di due adempimenti da parte dell’ente beneficiario:

   tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione

  redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento può essere rappresentato anche da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.


Fonte: Agenzia Entrate

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