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Il Commercialista in Rete ha detto... 11/4/09 18:27

Non sono soggette a IVA le seguenti importazioni (art. 68, D.P.R. n. 633/1972):

• beni destinati a essere riesportati da parte di esportatori abituali o relativi a servizi internazionali e a operazioni assimilate alle esportazioni;

• campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

• beni la cui cessione è esente da IVA;

• beni indicati nell'art. 2, c. 3, lett. l, D.P.R. n. 633/1972 (paste alimentari, biscotto di mare, latte fresco ecc.);

• beni la cui cessione nello Stato è agevolata in virtù di trattati e accordi internazionali, ovvero effettuata dalle sedi diplomatiche e consolari, organismi militari, organizzazioni internazionali e dall'istituto universitario europeo;

• navi, aeromobili, satelliti e altri beni a essi connessi;

• beni donati a enti pubblici o ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;

• pubblicazioni estere effettuate da biblioteche universitarie (art. 3, c. 7, D.L. n. 90/1990);

• reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della UE quando la reintroduzione ha a oggetto beni che non hanno subito alcuna lavorazione (per esempio beni difettosi rifiutati dal destinatario) e viene effettuata dallo stesso soggetto che ha precedentemente esportato i beni gode della franchigia doganale;

• importazione di beni indicati nella Direttiva 83/181/CEE (beni personali, corredi, masserizie ecc.);

• importazione di rottami e altri materiali quali carta da macero, gomma, stracci ecc. (art. 74, c. 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972).

 
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