L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ipotesi di sequestro di beni che determini la risoluzione del contratto tra due società per soppravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione, il commissionario può operare la variazione e detrarre l’Iva assolta, a condizione che l’amministratore giudiziario non abbia potuto proseguire l’attività e non sia decorso il termine ultimo di emissione della nota di variazione.

(risoluzione n. 449/e del 21 novembre 2008 )

Fonte: Min. Finanze

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