In presenza di un'operazione di fusione tra società, non può trovare applicazione la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 ai fini del disconoscimento del riporto delle perdite di taluna delle società partecipanti all'operazione, quando siano rispettati i parametri di vitalità dettati dalla più specifica norma antielusiva dettata dall'art. 172, comma 7, D.P.R. n. 917/86. L'art. 37-bis resta applicabile nel solo caso in cui siano stati posti in essere omportamenti diretti a costruire artificiosamente tali parametri, con l'unico scopo di usufruire
del riporto delle perdite. (Norma di comportamento Associazione Italiana Dottori Commercialisti 19/10/2006, n. 165)

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