La fusione per incorporazione di una società che non presenti, nel momento in cui si procede all'operazione in oggetto, la soglia minima di vitalità economica richiesta dal legislatore, appare posta in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta, attraverso la fusione per incorporazione di una c.d. bara fiscale, ad aggirare la norma di cui all'art. 172, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/10/2006, n. 116/E)

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