La risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006 si pone all’attenzione sia per le indicazioni fornite in chiave di elusione fiscale, relative a una complessa riorganizzazione aziendale nell’ambito di un gruppo societario, sia per importanti interpretazioni riguardanti il cosiddetto “indice di vitalità” di cui al settimo comma dell’articolo 172 del Tuir.Questo è quanto la società Alfa, svolgente attività di costruzione e di servizi, ha rappresentato, nell’interpello proposto all’Amministrazione finanziaria:
costituzione, in ottemperanza a obblighi di legge, della società Beta Srl, svolgente attività di vendita di beni X agli utenti finali
costituzione, successivamente, della società Delta Spa, svolgente attività di acquisto, importazione, esportazione e vendita dei beni X, nonché di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
acquisizione del controllo totalitario della società Kappa Spa, poi trasformata in Gamma Spa, società con perdite fiscali pregresse limitatamente e illimitatamente riportabili
cessione a Gamma Spa del 100 per cento delle partecipazioni della società Delta Spa.
A seguito delle predette operazioni, la struttura del gruppo può essere così riassunta: Alfa a rl controlla al 98 per cento Beta Srl e al 100 per cento Gamma Spa, la quale, a sua volta, controlla al 100 per cento Delta Spa.Tutte le predette società hanno optato per il consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir.A causa di molteplici difficoltà incontrate, Gamma Spa ha proceduto alla dismissione del ramo d’azienda di X alla società Teta Srl. A seguito di ciò, l’assemblea straordinaria ha deliberato la riduzione del capitale sociale previa copertura delle perdite.Per effetto della cessione sopra riportata, Gamma Spa si è ritrovata a effettuare la sola attività di vendita dei beni X al pari della società Beta Srl, con la particolarità che Gamma Spa ha come unica funzione quella di approvvigionare Beta Srl.Da qui, l’esigenza economica di evitare tale duplicazione di attività e di venire incontro ai soci di minoranza di Beta Srl, costretti a partecipare a un’attività d’impresa in perdita.A tal fine, la società istante ha proposto al vaglio antielusivo dell’Agenzia delle entrate il seguente progetto di riorganizzazione aziendale:
Gamma Spa conferisce a Beta Srl il proprio ramo aziendale, ottenendo in cambio una quota di partecipazione nel relativo capitale pari al 2 per cento, conservando il ruolo di sub-holding di partecipazioni industriali
Gamma Spa si fonde in Alfa a rl.
La struttura finale del gruppo diviene la seguente: Alfa a rl controlla al 99 per cento Beta Srl e al 100 per cento Delta Spa.Dalla fusione di Gamma Spa in Alfa a rl discende la possibilità per quest’ultima società di utilizzare le perdite fiscali pregresse della prima, sussistendo – a dire del contribuente – i requisiti previsti dal settimo comma dell’articolo 172 del Tuir, ai fini del riporto delle perdite in sede di fusione.Inoltre, il divieto previsto dal secondo comma dell’articolo 118 del Tuir, in materia di consolidato nazionale, non troverebbe applicazione perché le perdite fiscali pregresse di Gamma Spa sarebbero direttamente utilizzabili – a seguito della fusione – da parte della incorporante Alfa a rl.Secondo il contribuente, nonostante il conseguimento del predetto risparmio d’imposta, la prospettata riorganizzazione aziendale non sarebbe elusiva in quanto sarebbe sorretta dalle seguenti valide ragioni economiche:
razionalizzazione della struttura organizzativa del gruppo societario
riduzione dei notevoli costi amministrativi e finanziari
incremento del peso partecipativo della holding nella società Beta Srl
raggiungimento di risultati economici a vantaggio anche dei soci di minoranza.
Ciò premesso, dopo aver rilevato che “risulta, quindi, evidente che l’aggregazione delle due società di vendita di X, Gamma s.p.a. e Beta s.r.l., comporterebbe indubbi vantaggi”, la risoluzione in esame evidenzia che “tuttavia, la soluzione prospettata dalla società istante, al fine di perseguire il suddetto obiettivo, appare censurabile da un punto di vista fiscale”. Invero, “nel caso de quo, un’eventuale operazione di fusione fra due società in perdita, che naturaliter rappresenta la soluzione più logica e più diretta per raggiungere l’obiettivo perseguito, non genererebbe alcun vantaggio dal punto di vista fiscale”, mentre la soluzione – più articolata – prescelta dal contribuente consente il raggiungimento anche del vantaggio fiscale.Tuttavia, tale vantaggio fiscale discende esclusivamente da un’operazione di fusione di una società divenuta in itinere una sub-holding, fusione che “non risponde ad alcuna esigenza economico-aziendale ma sembra piuttosto preordinata al conseguimento di un obiettivo meramente fiscale”.Di qui, l’insussistenza del requisito delle valide ragioni economiche “nella fusione per incorporazione di una società (Gamma s.p.a.) completamente depotenziata che è stata mantenuta in vita al solo fine di consentire il travaso delle perdite fiscali pregresse nella capogruppo”.Di estremo interesse risulta l’analisi operata nella risoluzione in commento sulla sussistenza dell’indice di vitalità, previsto dal settimo comma dell’articolo 172 del Tuir.A tal fine, la risoluzione statuisce che “i requisiti minimi di vitalità economica debbano sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbano continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata”.Nel caso in esame, tale statuizione comporta che “Gamma s.p.a., poiché non presenta, nel momento in cui si procede alla fusione per incorporazione, la soglia minima di vitalità economica richiesta dal legislatore [in quanto divenuta in itinere una sub-holding], possa essere considerata una “bara fiscale”.Di qui, l’illegittimità del riporto delle perdite fiscali nella fusione per incorporazione di Gamma Spa in Alfa a rl, per violazione del settimo comma dell’articolo 172 del Tuir.

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