La Ctr Lombardia, con sentenza 3834/2014 della sezione n. 42, ha accolto l’appello dell’ufficio e rigettato le richieste di un Comune, ribadendo che anche gli enti locali devono pagare la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari. La sentenza costituisce un’importante pronuncia a favore dell’Amministrazione finanziaria e il recepimento di quanto definitivamente chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza 9560/2014.

La questione in esame riguarda un contenzioso instaurato da molti comuni italiani che hanno adito in giudizio l’Amministrazione finanziaria chiedendo la restituzione della tassa per le concessioni governative per l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile, di cui agli articoli 13-bis del Dpr 641/1972, e 21 della Tariffa annessa.

In particolare, a fondamento dei loro ricorsi, le amministrazioni locali ponevano la non debenza della predetta tassa per i seguenti motivi: incompatibilità dell’articolo 21 della Tariffa con i principi contenuti nelle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, la 2002/20/Ce (“direttiva autorizzazioni”) e 2002/21/Ce (“direttiva quadro”); abrogazione dell’articolo 21 della Tariffa, a seguito dell’introduzione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003); esonero dei Comuni dal pagamento della tassa.

La Corte di cassazione, già con sentenza 23052/2012, si era espressa a favore della legittimità della tassa in argomento.
Riproposta nuovamente la problematica all’attenzione della sezione tributaria della Corte suprema, il Collegio ha ritenuto rimettere la questione al primo presidente per l’assegnazione della causa alle sezioni unite. Queste, con sentenza 9560/2014, si sono espresse, in ordine alle predette eccezioni, in senso favorevole alla tesi dell’Agenzia, già ribadita con risoluzioni nn. 9/2012, 107/2003, 55/2005 e 44/2008.

Nello specifico dell’eccezione riguardante il presunto esonero degli enti locali, la tesi sostenuta dai ricorrenti è che i Comuni possono essere annoverati tra le Amministrazioni dello Stato e, quindi, non sono tenuti al pagamento della tassa in questione. Al riguardo, le sezioni unite della Corte suprema, nella sentenza 9560/2014, hanno chiarito che “(…) innanzi tutto, la predetta esenzione non è specificamente prevista dal DPR n. 641 del 1972”. In particolare, l’esonero dei Comuni dal pagamento della tassa non è previsto dall’articolo 13-bis del Dpr 641/1972, che individua espressamente le esenzioni a carattere generale dal pagamento del tributo in questione. Detta disposizione stabilisce che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.

Tale esonero non è neppure previsto dalla nota posta in calce all’articolo 21 della Tariffa, che individua i casi specifici in cui la tassa sulle concessioni governative per l’impiego degli apparecchi di telefonia mobile non è dovuta, ossia ai sensi del comma 3 della nota in questione “la tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi”.

La Corte, con la richiamata sentenza, ha dunque negato la possibilità di riconoscere la predetta esenzione in conseguenza di una equiparazione ai fini tributari dei Comuni allo Stato, in forza della generale esenzione dall’Ires di tutte le Amministrazioni pubbliche, disposta dall’articolo 74, comma 1, del Tuir.
Al riguardo, le sezioni unite, in considerazione del principio generale secondo il quale le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione, chiariscono che “l’inammissibilità dell’analogia come strumento d’interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale, impedisce di dare rilevanza al fatto che l’art. 74 del TUIR stabilisca l’esenzione dall’IRES per «gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,…i comuni, i consorzi (…)”.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, chiarisce che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni (…)” e tiene distinti, come evidenziano le sezioni unite, i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di amministrazioni pubbliche.

Ritornando alla vicenda di cui alla sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, tutto trae origine da due ricorsi, poi riuniti, proposti dal Comune, uno contro l’atto di accertamento e l’altro contro il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso presentata per la restituzione di quanto versato a titolo di tassa di concessione governativa.

I giudici di primo grado avevano accolto la tesi del ricorrente in merito alla presunta abrogazione dell’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, a seguito dell’introduzione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003). Tale decisione è stata completamente ribaltata dalla Commissione di secondo grado.
Infatti, secondo i giudici “alla luce di quanto definitivamente affermato in materia dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con le sentenze 9560-9566 del 2-5-2014, deve preliminarmente escludersi che la tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile sia stata abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.l.vo n. 259/03…… Nell’esercizio della funzione normofilattica che è loro propria le Sezioni Unite hanno fugato i dubbi manifestati dalla sezione tributaria della medesima Corte di Cassazione ….circa la vigenza della normativa che regola la tassa in questione ….il quadro normativo così delineato milita nel definitivo senso dell’assoggettamento dell’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad un regime autorizzatorio della P.A. si che la stipula del contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia cellulare prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al DPR N. 641/72”.

La sentenza in esame rappresenta quel filone giurisprudenziale che recepisce, in via definitiva, i principi espressi dalla Corte di cassazione in ordine alla debenza della tassa. Oltre alla Ctr della Lombardia, altre commissioni di secondo grado stanno rigettando le richieste di rimborso presentate dai comuni (Ctr di Venezia – Mestre, sentenze nn. 1223/31, 1130/15, 1045/22 e 1071/31 tutte del 2014).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top