Con sentenza 16832 del 24 luglio, la Corte di cassazione ha ancora una volta stabilito che scatta l’accertamento sintetico per chi acquista un’automobile grazie alla donazione di somme di denaro da parte di un parente. Sul contribuente grava fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l’originario acquisto) del possesso di tali beni.

La vicenda processuale
Il fatto conerne un contribuente, proprietario di quattro automobili e un immobile, a cui l’ente impositore aveva notificato un avviso di accertamento Irpef scaturito dall’applicazione dei coefficienti ministeriali agli elementi di capacità contributiva (decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992).

Il ricorso veniva accolto dal primo giudice, anche sulla base del fatto che una delle auto era stata acquistata con una donazione ricevuta dalla madre, la quale, a sua volta, aveva ricevuto le somme a titolo di indennizzo di un sinistro.
Il giudice di appello riteneva invece legittimo l'accertamento sintetico, rilevando che la donazione, oltre a essere nulla per mancanza di prova scritta, non poteva giustificare l'acquisto dell’automezzo per la discrasia temporale riscontrata tra i documenti giustificativi, essendo l’immatricolazione avvenuta nel 1997 e la transazione per il conseguimento dell’indennizzo del sinistro da parte della madre nel sucessivo gennaio 1998.

Il contribuente propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, per avere la Commissione del riesame erroneamente affermato che la nullità della donazione della somma per l'acquisto dell’autovettura, causa difetto di forma, rendesse inopponibile all'Ufficio la materiale disponibilità di quel denaro; in secodo luogo, il ricorrente deduce che è irrilevante la mancata giustificazione dell'acquisto dell'autovettura perché la base dell'atto impositivo erano le spese necessarie per il mantenimento dell’autovettura.

La decisione
Con la sentenza n. 16832/2014, la Suprema corte rigetta il ricorso del contribuente, convalidando il giudizio di merito, secondo cui il redditometro è uno strumento di accertamento presuntivo, che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, facendo perno sulle spese per consumi e investimenti da questi sostenute. In pratica, non sarà valutata la provenienza della ricchezza, ma come la medesima viene “spesa”.

In particolare, la Sezione tributaria ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 15931/2014, 27545/2011, 19252/2005, 14161/2003 e 11300/2000), in base al quale, in tema di accertamento dei redditi, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 600/1973, testo vigente all’epoca dei fatti, costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità, in Italia o all'estero, di “autoveicoli” nonché di “residenze principali o secondarie”. Il possesso del bene in questione, come degli altri previsti dalla norma, determina, pertanto, una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'articolo 2728 cc, atteso che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva.

Peraltro, il giudice tributario, una volta accertati gli elementi rilevatori di capacità contributiva, non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. E ciò in quanto tali somme - per qualsiasi ragione – siano non imponibili, o già sottoposte ad imposta, o - ancora - siano, in tutto o in parte, esenti da tassazione (Cassazione 9549/2011). Infatti, con riferimento a spese per incrementi patrimoniali, “la prova documentale contraria ammessa dall’art. 38, comma 6, del Dpr 600/1973, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato)” (cfr Cassazione 6813/2009 e 8995/2014).
Pertanto, nel caso di specie, l'uso dell’automobile in questione, ancorché acquisita (“donata”) con denaro della madre, non esenta il possessore dalla presunzione di reddito di cui all’articolo 38 Dpr 600/1973, con la conseguenza che il contribuente deve dimostrare la provenienza dei proventi per il suo mantenimento (con sentenza 2011/11213 la Sezione tributaria ha ritenuto irrilevante anche il fatto che l’assicurazione dell’automobile fosse pagata dal figlio della contribuente).
In definitiva, in base alle ragioni esposte, il giudice di legittimità demolisce la tesi del contribuente laddove ha sostenuto che la dimostrazione che il maggior reddito accertato era, in realtà, formato da proventi non soggetti alle imposte sui redditi, quali sarebbero, per l'appunto, quelli derivanti da donazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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