È in vigore la legge n. 116/2014, di conversione del "decreto competitività" n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Confermate, con qualche modifica, le disposizioni fiscali di sostegno al settore agricolo: i crediti d'imposta per incentivare il commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti; le agevolazioni contributive per le assunzioni di lavoratori fino ai 35 anni; l'estensione delle deduzioni Irap per i contratti a tempo determinato; la detrazione del 19% dei canoni pagati dai giovani agricoltori che prendono in affitto terreni.

Non solo imprese agricole: crediti d'imposta anche per pesca e acquacoltura
Il percorso parlamentare del Dl 91 ha confermato i crediti d'imposta previsti per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole. I bonus spettano per il triennio 2014-2016 e sono pari - comunque in misura non superiore, il primo a 50mila euro, il secondo a 400mila euro - al 40% delle spese per nuovi investimenti finalizzati, rispettivamente, alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari, e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché a incentivare la cooperazione di filiera, ossia la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di reti già esistenti.
Nel passaggio al Senato, l'agevolazione è stata estesa alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, è stato innalzato il limite dello stanziamento per l'anno 2015 (due milioni di euro anziché uno per il commercio elettronico, dodici milioni invece che nove per lo sviluppo dei nuovi prodotti).
I crediti, da utilizzare esclusivamente in compensazione, andranno evidenziati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per i quali saranno concessi. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito e al valore della produzione Irap, né rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e gli altri proventi, rilevante ai fini del calcolo della deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Con appositi decreti ministeriali saranno definiti termini, condizioni e modalità applicative dei due incentivi.

Lievi modifiche agli incentivi per l'assunzione di giovani e riduzione del costo del lavoro
Semaforo verde anche per le disposizioni che introducono agevolazioni a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli che, nel periodo compreso tra l'1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015, assumono, con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale, redatto in forma scritta e che garantisca non meno di 102 giornate lavorative all'anno, giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Perché diano diritto all'incentivo, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione; a tal fine, i lavoratori in part time sono conteggiati sulla base del rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda, per un periodo massimo di diciotto mesi, ed è riconosciuto - esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti - secondo le seguenti modalità:
per i contratti a tempo determinato, il beneficio è pari a sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo
per i contratti non a termine, l'intero beneficio di diciotto mensilità spetta a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione (la versione originaria del decreto prevedeva dal completamento del primo anno di assunzione).
In ogni caso - e questa è un'altra novità emersa durante l'iter parlamentare - l'incentivo annuale per ciascun lavoratore assunto non potrà superare i 5mila euro ovvero, in caso di assunzione a tempo determinato, i 3mila euro.
Dovrà essere l'INPS a disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative della norma e ad attivare le necessarie procedure informatiche, rendendo nota la data a partire dalla quale gli interessati potranno presentare la relativa domanda.

Da quest'anno, infine, le deduzioni Irap riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 2, 3 e 4, Dlgs 446/1997) spettano anche, nella misura del 50%, nel caso di lavoratori a tempo determinato, impiegati per almeno 150 giornate all'anno e con contratto minimo triennale. Il beneficio riguarda i produttori agricoli soggetti a Irap (cioè i titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari non superiore a 7mila euro, che si avvalgono del regime speciale Iva di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972, sempre che non vi abbiano rinunciato) e, secondo la modifica apportata dal Senato, le società agricole.

Detrazione Irpef per i giovani che affittano terreni, ma non quelli dei genitori
Due modifiche anche in relazione all'agevolazione introdotta - a partire dal 2014 - a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, che prendono in affitto terreni agricoli: il fondo non deve essere di proprietà dei genitori e il contratto di affitto va redatto in forma scritta.
Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 19% dei canoni pagati, nel limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro all'anno.

Ulteriori disposizioni di fiscalità agricola
Confermate, senza variazioni, le misure che riguardano la cancellazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata (di fatto, viene abrogato l'articolo 31, comma 1, del Tuir, in base al quale, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non fosse stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale era ridotto al 30%) e l'entità della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.
A tale ultimo proposito, viene stabilito che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la rivalutazione (ulteriore a quella "storica", rispettivamente, dell'80 e del 70%) dovrà essere operata nella misura del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016 (la legge di stabilità per il 2013 aveva invece fissato una misura unica, il 15%, e per il solo triennio 2013-2015). Infine, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione, confermata al 5% per gli anni 2013 e 2014, è stata portata al 10% per il 2015.


Fonte: Agenzia Entrate

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