Il decreto ministeriale 14 marzo 2012 ha avuto il compito di rendere la disciplina fruibile anche - in modo più omogeneo possibile e compatibilmente con la realtà contabile aziendale propria - per le persone fisiche, imprenditori, e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Questi soggetti però, assumono, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
Infatti, come evidenziato dai prospetti che seguono del quadro RS del modello Unico Sp 2014 (rigo RS37) e del modello Unico Pf 2014 (rigo RS45), punto di partenza per il calcolo della base Ace rilevante (colonna 1) è il patrimonio netto 2013.
Una precisazione per questi ultimi soggetti si trova nella relazione al decreto ministeriale, il quale specifica che tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Inoltre, si sottolinea nella relazione che il riferimento al patrimonio netto include anche l'utile dell'esercizio.

L'articolo 10 del decreto ministeriale ha previsto, inoltre, specifiche "disposizioni antielusive" tese a evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio. Il disegnato "meccanismo di neutralizzazione" della base di calcolo dell'Ace non consente che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
La variazione in aumento del capitale proprio è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento (articolo 10, comma 2).
La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.
La variazione in aumento che residua, inoltre, non ha effetto fino a concorrenza (comma 3):
dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti controllati/controllanti
dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti controllati/controllanti
dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti (la riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio)
dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir
dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti controllati/controllanti.
Il contribuente, comunque, può chiedere la disapplicazione delle predette disposizioni mediante istanza presentata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, qualora ritenga che tale proliferazione del beneficio non si verifichi.
In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie (articolo 11).

Per le imprese Ias adopter, il mero acquisto delle azioni proprie determina una riduzione del patrimonio netto contabile; ciò non accade per le imprese non Ias adopter che si limitano a costituire la riserva ex articolo 2357 cc.
Ovviamente, laddove i soggetti Ias, in caso di acquisti di azioni proprie, provvedano contabilmente non solo a ridurre il patrimonio ma anche a vincolare una riserva indisponibile, il patrimonio netto che costituisce il limite insuperabile per l'agevolazione va decurtato una sola volta.

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