Per una prestazione occasionale di un procacciatore di affari, per contratti di fornitura di energia, quale ritenuta va applicata? Del 23% sul 50% delle provvigioni oppure del 20%?

Il procacciamento di affari è un contratto atipico. Compito del procacciatore è mettere in contatto due parti affinché queste concludano un affare. Al procacciatore, in seguito alla conclusione dell’accordo, sarà pagata una provvigione liquidata dalla parte che vende il bene o il servizio, in base a quanto deciso in precedenza. Non ha alcun vincolo di esclusiva; può infatti operare per una o più ditte in modo occasionale oppure continuativo. Ai fini fiscali, le provvigioni erogate ai procacciatori d'affari, anche per prestazioni occasionali, sono assoggettare a una ritenuta a titolo d'acconto del 23% sul 50% dell’importo (articolo 25-bis, comma 1, Dpr 600/1973).


Fonte: Agenzia Entrate

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