sono un impiegata di 1 livello contratto commercio, lavoro in azienda da 11
anni in procinto di essere licenziata da parte dell’azienda (circa 50
dipendenti) perché venuto meno il mio profilo,con uno stipendio medio
mensile
netto di circa € 1900,oo. La mia azienda mi ha proposto un incentivo all’esodo
+ società di
outplacement.
Con la presente desidero chiedervi:
1) l’incentivo all’esodo come viene tassato? Con che percentuale?
2) In vista delle nuove tassazioni, quale è la cifra consigliabile (quante
annualità 2, 3) aldilà della quale, si pagano più tasse?
3) Il tempo di preavviso di quanto è? come deve essere gestito? Viene
pagato,
con che tassazione?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 11/9/11 19:32

Salve
Gli incentivi all’esodo sono integralmente assoggettati ad imposta.
Le somme sono soggette a tassazione separata con applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR (aliquota minima 23%)
La tassazione di quest'ultimo avviene, al momento della
liquidazione da parte del datore di lavoro,
dapprima provvisoriamente a titolo di acconto mediante il
sostituto d’imposta e poi a titolo definitivo
mediante ricalcolo dell’Agenzia delle Entrate che provvede poi alla tassazione
definitiva in base al reddito complessivo
degli ultimi cinque anni precedenti alla
cessazione del rapporto di lavoro.

Per procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, occorre prima sottoporre l’importo accantonato fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla tassazione con il metodo della cosiddetta “Tassazione Separata” artt. 16 - 18 D.P.R. n. 917/86.



Per fare questo, occorre prima calcolare il “Reddito annuale di Riferimento” e quindi procedere al calcolo dell’”Aliquota Irpef” da applicare, in pratica:



1. si calcola il TFR complessivo, depurato ( per la parte maturata dal 1.1.2001 ) della rivalutazione annuale ( già tassata in forma sostitutiva - attualmente 11% ), aumentato delle quote TFR destinate alla formazione delle pensioni complementari

2. si divide tale importo per il numero d’anni e frazione presi a base di commisurazione del TFR e si moltiplica il risultato per 12 ( mesi )

3. ottenuto così il “Reddito annuale di Riferimento”, si calcola l’aliquota Irpef media con la quale il detto reddito sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e si ottiene così l’aliquota Irpef da applicare.



Conoscendo ora l’aliquota Irpef, si procede al calcolo dell’imposta lorda dovuta, applicando l’aliquota alla base imponibile che si ottiene come di seguito indicato:



[ TFR maturato fino al 31.12.2000 - ( euro 309,87 x anni ( e frazione ) maturati fino al 31.12.2000 ) ] + ( TFR maturato dal 1.1.2001 - rivalutazione sul TFR da 1.1.2001, che è già tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% applicata annualmente ) = base imponibile



Dall’importo così ottenuto [ ( base imponibile X aliquota Irpef ) / 100 ], corrispondente all’imposta lorda, si detrae la somma di € 61,97 per ogni anno ( e frazione ) lavorati dal 1.1.2001 ( agevolazione valida solo fino al 31.12.2005 ), ottenendo l’imposta netta

In merito al secondo punto la tassazione per ora è a scaglioni con n.5 fasce a cui corrispondono 5 aliquote diverse (23%, 27%, 38%, 41% e 43%)

Il periodi preavviso è di
60 giorni di calendario e viene pagato con la tassazione che le applicano normalmente in busta paga ossia con aliquota minima 23%

 
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