Domanda
Ai sensi dell'art. 83 bis D.L. 112/2008, riferito all'obbligo per gli autotrasportatori di indicare il costo del carburante in fattura sostenuto, a pena di decadenza dalle agevolazioni fiscali, si chiede come effettuare il calcolo nel caso di trasporti effettuati a "groupage", ovvero più mittenti in diverse destinazioni all'interno dello stesso carico, o viceversa nel caso di viaggi intermodali (utilizzo di traghetti, ferrovie o aerei)

Risposta
L'art. 83-bis del D.L.112/2008, denominato "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", disciplina le prestazioni di trasporto conto terzi a seconda che il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta o in forma non scritta.

In linea generale per il contratto di trasporto non è previsto l'obbligo della forma scritta, ma l'art. 6 del D.Lgs. 286/2005 afferma che lo stesso: "... è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

In relazione al disposto normativo citato si è in presenza di contratto scritto se nello stesso sono indicati i seguenti elementi considerati "essenziali":

- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per c/terzi;

- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute

- nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

- tempi massimi per il carico e scarico della merce trasportata.

Il comma 4 dell'art. 83-bis del D.L.112/2008, con decorrenza dal 12 agosto 2010, dispone che nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta "l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio", i quali saranno individuati da specifici "accordi volontari di settore" i quali, tra l'altro, potranno derogare alla presente disciplina prevedendo "contratti di trasporto su strada di durata o quantità garantite".

Sul punto il comma 4-bis del D.L. 103/2010, dispone che se i suddetti accordi non vengono stipulati "entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (12.8.2010), l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto ... determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo (12.5.2011) qualora entro ulteriori trenta giorni (11.6.2011) l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni previste per i contratti non scritti ai soli fini della determinazione del corrispettivo".

Per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta il citato art. 83-bis dispone che:

- se nella fattura emessa dal vettore è indicato un corrispettivo inferiore ai citati "costi minimi di esercizio" l'azione del vettore per il pagamento della differenza si prescrive in 1 anno "decorrente dal giorno di completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari" di settore;

- se le prestazioni di trasporto non superano la percorrenza giornaliera di 100 Km l'importo del corrispettivo spettante al vettore è rimesso all'autonomia negoziale delle parti salve diverse pattuizioni fondate sui citati "accordi volontari di settore" (comma 4-quater);

- il vettore deve fornire al committente "all'atto della conclusione del contratto" la documentazione, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulta la regolarità della sua posizione assicurativa / previdenziale, ossia del c.d. "DURC" (comma 4-quinquies);

- se le prestazioni di trasporto eccedono i 30 giorni il costo del carburante, già individuato nel contratto o nelle fatture emesse (dal vettore), deve essere adeguato "sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato".

Se il contratto viene stipulato dalle parti (vettore/committente) in forma non scritta la norma in commento dispone che:

- nella fattura emessa, deve essere indicato "ai soli fini civilistici e amministrativi", l'importo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto (comma 6);

- il suddetto importo indicato in fattura (costo del carburante) deve essere calcolato facendo riferimento al "costo medio del carburante per chilometro di percorrenza" determinato dall'"Osservatorio sulle attività di trasporto" (comma 6).

Ai fini operativi, detto importo deve essere calcolato moltiplicando l'ammontare del costo chilometrico, determinato per classe di veicolo e facendo riferimento al mese precedente la prestazione di trasporto, per il numero di chilometri percorsi oggetto della prestazione di trasporto resa dal vettore al committente.

Al riguardo, si rileva che dalle "pubblicazioni" fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non risultano elaborati: "... i dati relativi alle percorrenze chilometriche al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della marginalità dell'attività di autotrasporto per conto di terzi sulle brevissime percorrenze, che non veniva preso in considerazione neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima del decreto legislativo 286/05".

Con i servizi di groupage lo spedizioniere o l'autotrasportatore raggruppa le merci utilizzando per il loro trasferimento sia mezzi vettori terzi sia mezzi di sua proprietà o di cui ha la disponibilità, ma contemporaneamente sviluppa un'attività vettoriale che lo fa considerare vettore o equipara la sua responsabilità a quella del vettore.

Da quanto accennato, se il contratto di trasporto di merci su strada non è stipulato in forma scritta, la fattura emessa dal vettore deve evidenziare, ai soli effetti civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente che corrisponde al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato per la classe di appartenenza del veicolo utilizzato per il trasporto nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto per il numero di chilometri relativi alla prestazione fatturata in relazione alla specifica tipologia del trasporto).

Al riguardo, si pone in evidenza che sono state eliminate, con l'art. 2, comma 4-undecies, del D.L. 225/2010, le penalità connesse all'omessa indicazione in sede di fatturazione da parte del vettore del costo del gasolio, in caso di stipula del contratto in forma verbale (art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. con la L. 133/2008).

In precedenza, per tale inadempienza veniva applicata la sanzione dell'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, oltre alla sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno da tutti i benefici fiscali, finanziari e previdenziali stabiliti dal Legislatore.

Restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 21.11.2005, n. 286 sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce e quelle di cui all'art. 26, L. 6.6.1974, n. 298 sull'esercizio abusivo dell'autotrasporto.

In ogni caso, per fornire un'indicazione operativa, si segnala che la procedura deve iniziare dal costo medio mensile del carburante per chilometro di percorrenza e si conclude con l'individuazione dei costi minimi che il committente è tenuto a riconoscere al vettore per ogni prestazione di trasporto.

L'unica deroga è costituita, come detto, dall'ipotesi in cui il contratto di trasporto risulti stipulato in forma scritta.

Il costo medio del carburante per chilometro deve essere determinato mensilmente, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Il costo medio deve necessariamente tenere conto di un'indagine a campione e delle rilevazioni effettuate mensilmente dal MSE (Ministero dello sviluppo economico).

Inoltre, il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio determina la quota di incidenza, espressa in percentuale, dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto rappresentati dai costi del carburante, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, sul totale dei costi.

Questa percentuale è uno degli elementi indispensabili per la determinazione del corrispettivo totale minimo applicabile ad ogni prestazione di trasporto.

Il costo minimo totale della prestazione di trasporto si ottiene con la seguente formula:

[(n° km percorsi) x (costo medio carburante EUR/km) : 30 (20 o 10) x 100].

La differente percentuale del 30, 20 o 10 dipende dalla massa complessiva dell'automezzo, come indicato nei tre esempi numerici che seguono (i cui risultati devono essere imputati in relazione al peso/volume di ogni singola spedizione e/o addebito per committente per prestazione).

Caso 1

Massa complessiva del veicolo = 25 tonnellate

viaggio considerato = Km 1.200

Costo medio gasolio EUR 0,329/km

Costo totale gasolio EUR 394,8 (1.200 x 0,329)

Il costo totale del gasolio, pari a EUR 394,8, costituisce il 30% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l'importo minimo totale sarà pari a:

EUR 394,8 : 0,3 = EUR 1.316,00 + IVA.

Caso 2

Massa complessiva del veicolo = 9 tonnellate

viaggio considerato = Km 850

Costo medio gasolio EUR 0,202/km

Costo totale gasolio EUR 171,7 (850 x 0,202)

Il costo totale del gasolio, pari a EUR 171,7, costituisce il 20% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l'importo minimo totale sarà pari a:

EUR 171,7 : 0,2 = EUR 858,50 + IVA.

Caso 3

Massa complessiva del veicolo = 3 tonnellate

viaggio considerato = Km 400

Costo medio gasolio EUR 0,109/km

Costo totale gasolio EUR 43,6 (400 x 0,109)

Il costo totale del gasolio, pari a EUR 43,6, costituisce il 10% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l'importo minimo totale sarà pari a:

EUR 43,6 : 0,1 = EUR 436,00 + IVA.


Fonte: IPSOA

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