Il meccanismo dell'inversione contabile non opera nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di "ribaltamento" dei costi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, attinenti a lavori edili di ristrutturazione appaltati dalla società consortile. È questo il parere che l'agenzia delle Entrate fornisce con la risoluzione 380/E del 10 ottobre, in risposta all'interpello posto a seguito della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile.
Infatti, precisa l'Agenzia, presupposto per l'applicazione dell'inversione contabile è la presenza di un subappalto, ovvero di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore. La circolare 37/2006 aveva già chiarito che - ai soli fini del reverse-charge - "i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini".
Diversamente, per quanto attiene i servizi resi alla società consortile da parte di terzi e da parte delle società consorziate, l'Agenzia ritiene che le prestazioni riferibili all'esecuzione complessiva dell'opera, in virtù dell'esistenza del rapporto consortile, si possono configurare alla stregua dei servizi resi da soggetti appaltatori e subappaltatori. Ci si trova quindi in presenza di un committente, di società consorziate che si pongono quali appaltatori, e di terzi che, invece, si configurano come subappaltatori.
L'inversione contabile trova pertanto applicazione in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti. Unica condizione, precisata dalla circolare 11/2007, è che sia l'appaltatore che il subappaltatore operino nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella ATECO 2007.
Con lo stesso interpello, l'istante chiede all'agenzia delle Entrate anche chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile ai costi di beni e servizi attinenti all'esecuzione dell'opera e ai costi non direttamente connessi a essa, quali quelli amministrativi, legali, tecnici e di cancelleria, eventuali interessi passivi, imposte o locazioni. L'interpellante chiede di poter usufruire dell'Iva agevolata del 10% sia per le fatture di "ribaltamento" dei costi, in virtù di un precedente pronunciamento dell'Agenzia, sia per gli acquisti relativi all'appalto fatturati alla società consortile da fornitori terzi, richiamando l'applicazione dell'articolo 31 della legge 457/1978 relativa al recupero del patrimonio edilizio.
In merito al primo quesito, l'Agenzia precisa che, relativamente alla realizzazione di opere edili, occorre avere riguardo alla tipologia del rapporto giuridico che caratterizza il rapporto consortile. Ovvero, se sia riconducibile a un mandato senza rappresentanza o a una più generica obbligazione di fare. Nel primo caso sarebbe applicabile lo stesso trattamento fiscale del rapporto tra mandatario e terzo. Mentre, nell'altro caso, cioè quando il rapporto giuridico ha per oggetto l'incarico di realizzazione di un'opera o la prestazione di un servizio, si applica la stessa aliquota prevista in relazione all'appalto principale.
Per quanto attiene il secondo quesito Iva, per le fatture emesse da fornitori terzi e dalle società consorziate alla consortile, l'Agenzia precisa che l'aliquota da applicare è quella propria dei beni o dei servizi acquistati. È prevista la possibilità di applicare l'Iva agevolata del 10% per le cessioni di beni (escluse le materie prime e i semilavorati) e per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ma, in relazione all'interpello presentato, non è possibile individuare con precisione l'aliquota applicabile, perché lo stesso fa riferimento anche a interventi di manutenzione straordinaria che non rientrano nelle disposizioni più favorevoli contenute nella legge 457 del 1978.
Fonte: Agenzia Entrate
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