Il ritrovamento di una contabilità parallela a quella ufficiale legittima, di per sé, il ricorso all'accertamento induttivo e costituisce elemento idoneo a integrare prova presuntiva del maggior reddito accertato (sentenza 11403 dell'8 maggio 2008). L'incolpevole smarrimento della documentazione utile a provare le proprie posizioni di credito fiscale non preclude ogni via di difesa, ma consente di ammettere l'interessato a offrire con altri mezzi la dimostrazione delle proprie ragioni (sentenza n. 12201 del 15 maggio 2008).

Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto rinvenibili nelle due pronunce, depositate a distanza di pochi giorni, con cui la Corte di cassazione ha offerto un autorevole intervento di ragionevole equilibrio, rispettivamente, tra ragioni del fisco e diritto di difesa del contribuente.

La sentenza 11403 dell'8 maggio

Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza l'avviso di rettifica Iva notificatogli dall'ufficio di Lagonegro.

L'adito giudice accoglieva il ricorso, con sentenza che l'ufficio gravava di appello.

La Ctr di Potenza riformava la pronuncia di prime cure, ritenendo fondata la pretesa fiscale, in quanto la stessa trovava riscontro documentale nella contabilità parallela desumibile da una agenda rinvenuta nell'azienda del contribuente.

Questi, quindi, impugnava la sentenza del giudice di secondo grado in sede di legittimità, eccependo, in particolare, l'insufficienza dell'elemento indiziario valorizzato dai precedenti giudici.

La Corte di cassazione, con sentenza 11403 dell'8 maggio, ha rigettato il ricorso.

In particolare, il collegio di piazza Cavour ha rilevato la correttezza sotto il profilo logico - formale (insindacabile in sede di legittimità) delle argomentazioni utilizzate dalla Ctr a fondamento del proprio decisum.

Più precisamente, il giudice di legittimità ha osservato che la Commissione regionale aveva verificato che la rettifica operata dall'ufficio "trovava puntuale riscontro documentale nell'agenda rinvenuta nei locali aziendali, ove risultavano riportate, - in modo puntuale e scrupoloso tutte le operazioni giornaliere, le vendite ed i relativi costi dei beni venduti ed i riepiloghi mensili -".

E tale elemento, continua la sentenza in esame, "costituiva indizio grave, preciso e concordante, sufficiente a giustificare la rettifica ed a far presumere la fondatezza della pretesa fiscale".

Per questi motivi, oltre ad altri profili che peraltro non vengono in rilievo in questa sede, il ricorso della parte privata è stato rigettato, con conferma della legittimità dell'atto di recupero tributario.

La sentenza 12201 del 15 maggio

Avverso due separati avvisi di rettifica Iva, che scaturivano da un processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di finanza in data 19 febbraio 1997, un contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Verona.

In particolare, l'istante deduceva di non aver potuto, in sede di verifica, esibire alle Fiamme Gialle tutta la documentazione contabile, in quanto andata smarrita in occasione del trasloco degli esercizi commerciali in altro luogo, come provato dalla denuncia presentata ai Carabinieri in data 7 settembre 1995.

A fronte dell'accoglimento del ricorso da parte della Ctp, il giudice tributario di secondo grado riformava la prima sentenza, disattendendo la denuncia di smarrimento e dichiarando legittimo l'operato dell'ufficio, in assenza delle prescritte scritture contabili o di altra idonea documentazione.

Per la cassazione della sentenza della Ctr, la parte privata ricorreva in sede di legittimità, lamentando, per quanto di interesse in questa sede, che la Commissione regionale non aveva tenuto in considerazione il fatto che la documentazione non era stata esibita non per propria volontà ma perché andata smarrita, come provato dalla denuncia fatta presso i Carabinieri circa due anni prima del pvc.

Sul punto, con sentenza 12201 del 15 maggio, la Suprema corte ha rilevato che la disciplina dell'Iva, in tema di deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, è informata alla regola per cui la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito "deve essere offerta da chi lo faccia valere, e poi introduce limitazioni all'esercizio dei mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità".

Peraltro, rileva il Supremo collegio, la citata normativa "non si occupa dell'ipotesi dell'incolpevole impossibilità di produrre gli indicati scritti (nella specie per smarrimento)".

In questi casi, allora, precisa la sentenza, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall'articolo 2724, n. 3, del Codice di procedura civile(1); con la conseguenza che, in applicazione di tale norma, deve ritenersi che l'incolpevole smarrimento della contabilità richiesta per la detrazione di Iva a credito spieghi influenza al fine di ammettere il contribuente, in fase di opposizione alla rettifica disconoscitiva, in assenza del prescritto corredo documentale, di posizioni addotte a credito, "ad offrire con altri mezzi un'adeguata dimostrazione delle operazioni assertivamente produttive delle posizioni stesse".

Nella fattispecie, enunciando tale principio, i giudici di piazza Cavour hanno, in particolare, rilevato che illegittimamente non erano stati presi in considerazione dalla Ctr una serie di tabulati recuperati dal computer dismesso del commercialista del contribuente.

La sentenza di secondo grado è stata pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Ctr del Veneto.

La palla, quindi, torna al giudice tributario di secondo grado il quale, in particolare, dovrà attenersi al principio enunciato dalla Cassazione, che ha specificato come, relativamente ai tabulati offerti dall'interessato nella fase di merito, il giudice di quella fase "avrebbe dovuto, usufruendo dei poteri conferitigli dall'art. 7 Dlgs 546/1992, esaminare il contenuto degli stessi e, in assenza di competenza tecnica per la decifrazione di tale documentazione, esperire una consulenza tecnica per verificare la possibilità o meno di ricostruire la documentazione smarrita".

Considerazioni

All'esito dei riportati contenziosi sembra ben attagliarsi il titolo del presente intervento: le due pronunce in esame, invero, rispecchiano l'intento della Corte, rispetto a due situazioni piuttosto peculiari, di tutelare nella misura più ampia, da un lato, le ragioni dell'ente impositore (a fronte di elementi di particolare gravità a carico del contribuente); dall'altro, il diritto di discolparsi di quest'ultimo (a fronte di una situazione di incolpevole "minorata difesa").

Così, la sentenza 11403, in linea con quanto stabilito da precedenti pronunce, ha voluto ribadire i fondamentali principi secondo cui il ritrovamento "in locali aziendali, od anche diversi" di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dal contribuente sottoposto a verifica fiscale non soltanto "legittima, di per sé, ed a prescindere da qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo" (come in passato ritenuto anche dalle sentenza della stessa Corte, nn. 19598/2003 e 11459/2001), ma altresì "costituisce elemento idoneo ad integrare prova presuntiva del maggior reddito" (in senso conforme, Cassazione nn. 9946/2000 e 1349/1999); e, infine, "sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'operata rettifica".

Di contro, la sentenza 12201 ha riaffermato che l'incolpevole smarrimento della documentazione di cui l'interessato intende valersi per tutelare le proprie posizioni fiscali - soprattutto, come nel caso di specie, in presenza di una denuncia alle competenti autorità presentata "in epoca non sospetta" (due anni prima della verifica tributaria) -, lungi dal precludere ogni via di difesa, rileva al fine di ammettere il contribuente "ad offrire con altri mezzi" la dimostrazione delle proprie ragioni (come già chiarito da Cassazione n. 21233/2006).

NOTE:

1)      Norma che, rubricata "Eccezioni al divieto della prova testimoniale", stabilisce che "La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: …3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova". Si tenga peraltro presente che l'articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, espressamente prevede che, nell'ambito del giudizio tributario, la prova testimoniale (così come il giuramento) non è ammessa.

Fonte: Agenzia Entrate

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