I beni di telefonia mobile, i quali, ancorché idonei all'uso, non sono più commercializzabili o oggetto di vendita a causa della obsolescenza, possono, nei limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del Dlgs 460/1997, essere ceduti gratuitamente alle Onlus senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa. I beni in questione si considerano, inoltre, distrutti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 254/E del 20 giugno.

Il quesito

Una società di telefonia mobile, dopo aver espresso l'intenzione di cedere gratuitamente alle Onlus alcuni prodotti da essa commercializzati (telefoni cellulari, connect card, palmari eccetera) non più commercializzabili o oggetto di vendita sul mercato di riferimento per il completo superamento degli stessi, aveva chiesto se fossero applicabili alle cessioni in questione le disposizioni agevolative previste all'articolo 13, comma 3, del Dlgs 460/1997.

La norma, nel testo attuale, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La risposta dell'Agenzia

L'agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti sulla disciplina delle cessioni gratuite alle Onlus con la circolare 26/2008, con la quale era stato precisato che i beni oggetto di cessione devono avere, ai fini della loro "agevolabilità", i seguenti requisiti:

deve trattarsi di beni "non di lusso"

devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi

le anomalie devono essere tali da non modificare l'idoneità di utilizzo degli stessi beni

le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi devono essere tali, tuttavia, da non consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.

Il legislatore ha, in pratica, circoscritto il beneficio alle cessioni gratuite, in favore delle Onlus, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, sebbene ancora idonei all'uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l'eliminazione dal circuito commerciale.

Tornando al caso esaminato, l'Amministrazione ha evidenziato come i beni che la società intendeva cedere gratuitamente a favore delle Onlus fossero prodotti che, sebbene ancora idonei all'uso, erano esclusi dal mercato in quanto obsoleti. Obsolescenza che, quando comporta una rilevante alterazione del valore economico del prodotto, costituisce per il bene stesso una anomalia sopravvenuta tale da impedirne la commercializzazione o la vendita.

Da qui la conclusione per l'applicabilità del regime di favore alle descritte cessioni gratuite, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla norma (l'articolo 13, comma 3, del Dlgs 460/1997) nonché delle procedure richiamate nella citata circolare 26/2008(1).

NOTE

1. Gli adempimenti gravanti complessivamente sul cedente e sulla Onlus beneficiaria sono i seguenti:

1) l'impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 441/1997, inviandola anche ai comandi della Guardia di finanza di competenza, completa dell'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve, quindi, pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna. L'anzidetta comunicazione può non essere inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a 5.164,57 euro

2) l'impresa cedente deve predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dpr 472/1996, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti

3) l'impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese

4) la Onlus cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 15/1968, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2)

5) la Onlus cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.


Fonte: Agenzia Entrate

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