L'Agenzia, con risoluzione n. 262/E del 24 giugno, ha risposto ad alcuni quesiti sulla corretta indicazione dei codici delle attività economiche, formulati dalle associazioni di categoria a seguito dell'adozione della nuova tabella Ateco 2007.

Errata indicazione del codice attività prevalente

L'indicazione, nella comunicazione annuale dei dati Iva, di uno dei codici differenziati al posto di quello dell'attività prevalente non è sanzionabile se, in seguito, il contribuente riporta correttamente, nella dichiarazione annuale Unico 2008, in quella Iva 2008 o nella dichiarazione di variazione dati, il codice dell'attività prevalente. Questa la precisazione dell'Agenzia sul quesito volto a chiarire se è punibile il soggetto che inserisce un codice attività errato nella comunicazione annuale dei dati Iva e, successivamente, corregge l'errore indicando quello giusto nella dichiarazione Unico 2008.

Cessazione automatica del vecchio codice

Una volta inserito il nuovo codice dell'attività prevalente nel modello AA7/9 o AA9/9, quello precedente cessa automaticamente; non è pertanto è necessaria un'apposita dichiarazione da parte del contribuente.

Riclassificazione di un'attività

Per quanto riguarda le modalità di inserimento degli ulteriori codici differenziati previsti dalla nuova tabella Ateco 2007, l'Agenzia precisa che, nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività già svolta al 31/12/2007 derivino più codici, è necessario inserirli nel quadro G del modello AA7/9 o AA9/9, barrando la casella "A" anche in assenza di un effettivo inizio di attività. Con la tabella di raccordo si potranno poi collegare le altre attività alla nuova Ateco 2007.

Consultazione del cassetto fiscale

In merito al quesito volto a chiarire se, nel caso di invio telematico del modello AA7/9 o AA9/9, è necessario cessare e sostituire i codici precedenti relativi alle altre attività esercitate con quelli della tabella Ateco 2007, l'Agenzia sostiene che bisogna consultare il cassetto fiscale e verificare se i dati siano o meno registrati in Anagrafe tributaria. Nel primo caso occorre indicare nel quadro G il codice di ciascuna attività e barrare in corrispondenza la casella C. Se invece i dati non risultano registrati (in quanto gestiti in modalità manuale), il contribuente - anche se non obbligato - potrà indicarli, con la data pregressa di inizio validità, soltanto allo scopo della loro acquisizione in Anagrafe e barrerà la casella C. Riporterà poi i nuovi codici Ateco 2007, barrando la casella A.


Fonte: Agenzia Entrate

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