Bonus incapienti anche ai carcerati. I detenuti che nel 2006 hanno prestato attività di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria possono fruire per l'anno 2007 di un rimborso forfetario di 150 euro erogato in favore dei contribuenti Irpef residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per il 2006 è pari a zero, come previsto dalla norma agevolativa introdotta dal collegato all'ultima Finanziaria. C'è infatti sostanziale identità tra il lavoro penitenziario e quello dipendente, le due tipologie di reddito sono assimilabili.

Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 224/E del 5 giugno, in risposta a un interpello del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.

Nel dettaglio, l'istante vuole sapere se l'agevolazione si può applicare anche ai detenuti che lavorano negli istituti penitenziari, estendendo così a essi le misure di sostegno economico per i contribuenti a basso reddito, previste dall'articolo 44 del Dl 159/2007, collegato all'ultima Finanziaria.

L'Agenzia accorda l'erogazione del bonus incapienti ai detenuti che rispettano i requisiti dettati dalla norma agevolativa, sulla base di una sostanziale equivalenza tra il lavoro penitenziario e quello dipendente, come già chiarito in passato.

L'Amministrazione richiama a tal proposito la risoluzione 8/329 del 1976 in cui si precisa che la retribuzione recepita dai detenuti impiegati nei penitenziari presenta gli stessi caratteri del reddito di lavoro dipendente. In linea con la volontà di reinserimento sociale che ispira la regolamentazione in materia, la quale prevede che l'organizzazione del lavoro penitenziario deve riflettere quella della società libera. Non a caso, come puntualizzato dalle Entrate, la retribuzione a favore dei detenuti è agganciata a quella prevista dai contratti collettivi nazionali e ai carcerati è accordata la stessa tutela assicurativa e previdenziale contenuta nella normativa sul lavoro, così come sono loro assegnati gli assegni familiari.

L'Agenzia ricorda poi come leggere il termine "detrazione" utilizzato dalla disposizione agevolativa, come già spiegato nella circolare 68/2007. Esso va inteso come una "elargizione di somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposta sui redditi, delle addizionali e dell'Irap".

Le Entrate richiamano inoltre le condizioni per la fruibilità del beneficio, anch'esse chiarite nella stessa circolare. In primo luogo, per accedere al bonus incapienti è necessaria l'esistenza di un reddito complessivo, anche se, per effetto del calcolo delle somme dovute, l'imposta netta risulta pari a zero. L'agevolazione spetta poi a coloro che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla no tax-area e anche nel caso in cui il contribuente sia esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta applicabile al reddito complessivo, ridotto della no tax area e della no tax family, sia pari a zero.


Fonte: Agenzia Entrate

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