La risoluzione n. 227/E del 5 giugno tratta della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi per interventi di maggior efficienza energetica (articolo 1, comma 354, legge 296/2006, Finanziaria 2007). La norma, che si colloca nel novero degli "ecoincentivi" di natura fiscale a tutela dell'ambiente e della salute della persona, riconosce agli esercenti l'attività d'impresa, nel settore commercio, un'ulteriore deduzione dal reddito pari al 36% dei costi sostenuti per la sostituzione di impianti di illuminazione degli immobili strumentali, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, che garantisca maggior efficienza e risparmio energetici entro i limiti prestabiliti.

La risoluzione è il primo documento di prassi che delimita l'ambito oggettivo della deduzione e precisa, al riguardo, le attività ricadenti nel settore commercio attraverso il seguente iter logico-giuridico:

l'articolo 1, comma 354, della legge 296/2006 introduce una deduzione ulteriore dal reddito d'impresa; assume quindi natura di agevolazione fiscale in quanto deroga in melius al regime ordinario del Tuir in materia di determinazione della base imponibile

essendo norma di favore, è oggetto di stretta interpretazione, non può prestarsi a interpretazioni di tipo estensivo o analogico, secondo l'indirizzo consolidato in ambito amministrativo e giurisprudenziale

la sua applicazione va quindi limitata al settore commercio, alimentare e non, espressamente contemplato, e non può essere estesa a quello dei servizi commerciali

per essere agevolabili, le attività ricadenti nel settore commercio devono essere effettivamente svolte, non essendo sufficiente la loro mera inclusione nell'oggetto sociale.

Entro tale ambito argomentativo, la risoluzione 227/2008 ha così evidenziato che il settore commercio comprende, ai fini della deduzione, ogni attività che ha per oggetto preminente un dare, che si sostanzia in una cessione di beni, di qualunque tipo, sotto forma di vendita all'ingrosso, al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande, alla stregua delle definizioni rispettivamente date dal Dlgs 114/1998 e dalla legge 287/1991. Tra queste attività vanno ricomprese quelle oggetto di disciplina speciale per determinate categorie di operatori (farmacisti, rivenditori di generi di monopolio su concessione amministrativa, titolari di impianti per la vendita di carburanti e oli minerali, ecc).

L'Agenzia, quindi, non accoglie la tesi dell'interpellante, secondo cui il settore commercio include le attività diverse da quelle industriali in senso stretto, svolte nel settore commerciale, comprendendovi il settore dei servizi commerciali.

Questo ben si comprende ove si consideri, tra l'altro, che il settore dei servizi riguarda, di regola, attività che non hanno per oggetto principale un dare, come per il settore commercio, secondo lo schema tipico della vendita di beni di consumo (articoli 1470 e 1519-bis del Codice civile), bensì un facere, che si sostanzia, normalmente, in una prestazione verso corrispettivo secondo la fattispecie astratta del contratto d'appalto o del contratto d'opera di cui agli articoli 1655 e 2222 cc.

Pertanto, la società che, come affermato nell'istanza, svolge un'attività tipica di servizi, quale quella alberghiera (codice Ateco 5510), non può fruire dell'agevolazione in questione.

Fonte: Agenzia Entrate

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