Se l'attività svolta da una società subappaltatrice rientra - anche se in via non prevalente - nella categoria (identificata dal codice attività 43.21 di ATECO 2007) che identifica le imprese che installano impianti facenti parte integrante di edifici o strutture simili (comprese quindi le autostrade), le relative prestazioni rese nei confronti dell'appaltatore devono essere assoggettate al regime del reverse charge.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/03/2008, n. 113/E)

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