La controversia in esame traeva origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva contestato la vendita di merce in evasione d'imposta, presumendo ceduti i beni che non si trovavano nei locali in cui veniva esercitata l'attività, ma che erano stati rinvenuti in un deposito non denunciato ex articolo 35 del Dpr 633/1972.

Il ricorso presentato dal contribuente fu accolto dai giudici di prime cure e la sentenza di primo grado fu confermata dalla Commissione tributaria regionale, la quale ritenne che il "contribuente aveva agito in buona fede, tant'è che la merce depositata nel magazzino era stata registrata ed indicata nelle bolle di accompagnamento".

Avverso la sentenza d'appello presenta ricorso per cassazione l'agenzia delle Entrate.

Prima di esaminare la sentenza in esame, è opportuno precisare brevemente, per quanto d'interesse in questa sede, che l'articolo 35, comma 2, lettera d), del Dpr 633/1972, dispone che dalla dichiarazione d'inizio attività devono risultare "…il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili (…) e in caso di variazione successiva di detti elementi il contribuente deve entro 30 giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici finanziari, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 del Dpr 633/1972, "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi depositi dell'impresa, né presso i suoi rappresentanti (…) i beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati…". Lo stesso articolo 53 dispone, poi, che "le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81".

Per vincere la presunzione in parola, il contribuente deve avvalersi di elementi giustificativi espressamente contemplati dalla legge, ovvero dimostrare "che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti d'opera, appalto, trasporto o mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà" (cfr. articolo 2 del Dpr 441/1997).

Dalle disposizioni citate emerge sostanzialmente che l'Amministrazione finanziaria ha il potere di "presumere" la cessione dei beni non rinvenuti nei locali in cui viene esercitata l'attività anche quando la merce acquistata si trovi in depositi la cui esistenza non sia stata mai comunicata agli uffici finanziari, ai sensi dell'articolo 35.

Conseguentemente, se in seguito a una ispezione documentale emerge una differenza tra i beni iscritti nelle scritture contabili e quelli materialmente presenti nei luoghi in cui l'azienda esercita la propria attività, l'Amministrazione finanziaria deve presumere, salvo prova contraria, che le merci mancanti siano state vendute.

La prova che consente di superare la suddetta presunzione di cessione (presunzione relativa) va data dimostrando che la mancanza dei beni in azienda deriva da atti diversi dalla vendita.

Tanto precisato, con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia, affermando che la presunzione di cessione e di acquisto dei beni, costituendo presunzione legale relativa annoverabile tra quelle "miste", consente la prova contraria da parte del contribuente, "ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova indicati dall'art. 53 sopra citato e da quest'ultimo previsti ad evidenti fini antielusivi" (cfr. Cassazione nn. 15087/2000, 21517/2005, 16483/2006).

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, la rilevata buona fede, non rientrando tra i suddetti mezzi di prova, in quanto elemento giustificativo diverso da quelli espressamente contemplati dalla norma, non consente al contribuente di superare la presunzione legale di cessione della merce.

Si rammenta, infine, per completezza espositiva, che la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la sentenza 3435/2008, si è pronunciata nel senso che anche la sopravvenuta "ufficializzazione" del deposito non dichiarato, successiva all'immissione nello stesso della merce acquistata, costituisce presunzione di cessione dei beni che non si trovino nei locali in cui viene esercitata l'attività.


Fonte: Agenzia Entrate - Francesca La Face

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