Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il legislatore ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire i termini di diversi adempimenti fiscali, con effetto dal 1° maggio 2007. Con la medesima decorrenza è stata, inoltre, ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico. Gli obiettivi di tali modifiche (attuate attraverso i commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 37 del citato decreto legge) sono da ricercarsi in una più razionale distribuzione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti e in una complessiva accelerazione della disponibilità delle dichiarazioni per l'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si analizzano separatamente le novità recate dai menzionati commi in tema di adempimenti fiscali.

Termini di presentazione delle dichiarazioni (comma 10)
In primo luogo, per effetto delle modifiche apportate con il decreto legge in argomento, l'Agenzia delle entrate dovrà provvedere ad approvare i modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non più entro il 15 febbraio, ma entro il 31 gennaio. Non cambia, ovviamente, la natura del termine in questione, che è sempre da ritenersi ordinatorio.

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, il nuovo articolo 2, comma 1, del Dpr 322/1998, prevede, per le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Dpr 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), che, in caso di presentazione per il tramite di banche o di uffici della Poste italiane Spa, dette dichiarazioni vadano presentate tra il 1° maggio e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (e non più tra il 1° maggio e il 31 luglio), mentre, in caso di trasmissione in via telematica, la presentazione debba avvenire entro il 31 luglio (non più il 31 ottobre), sempre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Analogamente, i soggetti Ires sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, esclusivamente attraverso il canale telematico (non è, infatti, più possibile la presentazione a banche e a uffici postali), entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ossia entro il 31 luglio se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, la dichiarazione dei sostituti di imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato), di cui all'articolo 4 del Dpr 322/1998, non potrà più essere inclusa nella dichiarazione unificata.

L'obbligo della presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali è, poi, esteso, tra gli altri, a tutti i soggetti tenuti - per il periodo d'imposta cui si riferiscono tali dichiarazioni - alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal volume di affari realizzato. Viene a cadere, infatti, la previgente esclusione dall'obbligo della trasmissione telematica delle dichiarazioni prevista per le persone fisiche che hanno realizzato un volume di affari inferiore o uguale a 10mila euro.
La platea dei contribuenti tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi esclusivamente tramite il canale telematico si arricchisce anche dei soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri (in precedenza, si faceva riferimento solo agli studi di settore).

La trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali raccolte dalle banche e da Poste italiane Spa dovrà essere effettuata, da parte di tali soggetti, all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi (in luogo del precedente termine di cinque mesi) dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Relativamente alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del Dpr 322/1998, è previsto un unico termine di presentazione sia per il modello semplificato sia per quello ordinario, che dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione (i previgenti termini sono, invece, differenziati per i due tipi di modelli: 30 settembre per il semplificato, 31 ottobre per l'ordinario).
Anche le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sostituiti - tra le quali, i modelli Cud - dovranno essere consegnate agli interessati anticipatamente: entro il 28 febbraio anziché il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Le variazioni dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni riguardano anche quelle predisposte nei casi di liquidazione e nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione. In tali ipotesi, viene sempre esclusa la possibilità di presentare le relative dichiarazioni per il tramite di banche o uffici postali: va utilizzato, infatti, esclusivamente il canale telematico. La trasmissione telematica di tali dichiarazioni va effettuata entro l'ultimo giorno del settimo (e non decimo) mese successivo agli eventi previsti dagli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998.

Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, la dichiarazione annuale in materia di Iva, riguardante l'imposta dovuta per l'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 1° febbraio e il 31 luglio.

Termini di versamento (comma 11)
Con il decreto legge 223/2006 si è provveduto anche a una razionalizzazione dei termini di pagamento delle imposte.
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'Irap deve essere effettuato entro il 16 (in luogo del 20) giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione o entro il giorno 16 (anziché 20) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, rispettivamente dalle persone fisiche (e dalle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir) e dai soggetti Ires. Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine di versamento del saldo dovuto è il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
I versamenti in commento possono, comunque, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui sopra, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Le persone fisiche, in particolare, potranno pagare le somme dovute, con la citata maggiorazione, entro il successivo 16 luglio.
Anche la prima rata dell'acconto eventualmente dovuto va versata nei nuovi termini appena illustrati.

Anticipazione termini per Caf, professionisti e sostituti (comma 12)
Le modifiche recate dal decreto legge riguardano anche la presentazione del modello di dichiarazione 730 e la connessa attività dei Caf, dei professionisti e dei sostituti d'imposta.
Relativamente al primo aspetto (la presentazione del 730 da parte del contribuente), viene anticipato dal 15 giugno al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione a un Caf o a un intermediario abilitato, mentre rimane fissato al 30 aprile quello per la presentazione al proprio sostituto d'imposta.
Per quanto concerne l'attività dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale, è stato anticipato dal 20 ottobre al 31 luglio di ciascun anno il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Anticipazione versamenti Ici (comma 13)
Il legislatore ha provveduto a variare anche i termini di versamento dell'imposta comunale sugli immobili. In particolare, la prima rata (pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente) va pagata entro il 16 giugno (anziché il 30), mentre la seconda rata (a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno) deve essere versata tra il 1° e il 16 dicembre (non più tra il 1° e il 20). E' sempre possibile provvedere al pagamento dell'imposta in un'unica soluzione, con versamento entro il 16 giugno.

Decorrenza (comma 14)
I nuovi termini relativi alle presentazioni delle dichiarazioni e ai versamenti decorreranno dal 1° maggio 2007. Il comma 14 dell'articolo 37 del Dl n. 223 del 2006 prevede, infatti, che "le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007". A partire da tale data, quindi, tutti gli adempimenti richiamati nei commi 10, 11, 12 e 13 dovranno essere osservati facendo riferimento alle nuove modalità e ai nuovi termini ivi previsti.

Si propone, di seguito, una tabella nella quale sono riportati i principali termini relativi ad adempimenti fiscali oggetto della modifica normativa in argomento, con la separata indicazione dei termini nuovi e di quelli previgenti.

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