Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 68, del 22 marzo 2006, del provvedimento di approvazione del modello Cnm 2006, le società consolidanti sono pronte a dichiarare, per il secondo anno consecutivo, l'unica base imponibile (consolidato mondiale) o il reddito complessivo globale (consolidato nazionale) prodotto dal gruppo Ires, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del Tuir.
Diverse sono le novità che emergono dall'esame della modulistica di quest'anno, riguardanti, in particolar modo, le rettifiche apportate dal Dlgs n. 247 del 18 novembre 2005 (correttivo Ires) alla disciplina sul consolidato fiscale.
Analizziamo, di seguito, le principali modifiche che hanno interessato il modello in argomento.

Frontespizio
Con riferimento al frontespizio del modello Cnm 2006, l'unica novità di rilievo è quella riguardante l'applicazione dell'articolo 2-bis del Dl n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (collegato alla Finanziaria).
Com'è noto, tale norma ha modificato parzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in relazione alle modalità con le quali l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a fornire chiarimenti a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973.
In base a questa modifica, infatti, il contribuente può chiedere che il suddetto invito venga inviato telematicamente direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Al fine di consentire al contribuente di esprimere tale scelta, sono state inserite nel frontespizio due nuove caselle. La prima, compresa nel riquadro "Firma della dichiarazione", deve essere barrata qualora il contribuente scelga di avvalersi della disposizione in esame; la seconda, compresa nel riquadro "impegno alla presentazione telematica", deve essere barrata dall'intermediario nell'ipotesi in cui, a sua volta, accetti di ricevere l'avviso telematico. Un'ulteriore novità che ha interessato il frontespizio del modello Cnm 2006 riguarda la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto incaricato del controllo contabile. Rispetto alla versione dello scorso anno, infatti, è stato previsto un unico campo in cui apporre la suddetta firma, in sostituzione dei sei campi precedenti, nonché un apposito spazio nel quale indicare il codice fiscale del soggetto che effettua il controllo contabile. Si precisa, a tal proposito, che il soggetto firmatario può essere:

  • un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il ministero della Giustizia
  • il presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il ministero della Giustizia o, in alternativa, il soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile
  • il presidente del collegio sindacale.

A seconda del soggetto, tra quelli sopra elencati, responsabile per il controllo contabile, deve essere riportato rispettivamente il codice 1, 2 o 3 nella casella "Soggetto", di nuova istituzione.

Quadro NX
Il presente quadro è destinato ad accogliere i dati riguardanti gli importi trasferiti dalle società partecipanti al consolidato, compreso l'ente o società consolidante, e utilizzati a scomputo dell'Ires dovuta dal gruppo.
Tra i suddetti importi è possibile ricordare: gli oneri detraibili, le ritenute subite, le eccedenze Ires derivanti da periodi d'imposta antecedenti la tassazione di gruppo, gli acconti versati separatamente dai soggetti partecipanti al consolidato, e così via. A ognuna di queste voci è dedicata una apposita sezione del quadro NX. Tra le novità che hanno interessato il quadro in argomento, di particolare rilievo è l'introduzione di una nuova colonna nella sezione IX. Com'è noto, in tale sezione vanno indicati gli acconti Ires che le singole società partecipanti al consolidato hanno versato autonomamente e che devono essere attribuiti al gruppo. L'unica eccezione riguarda la consolidante che deve indicare sia gli acconti versati a titolo personale, sia quelli versati per il gruppo. La situazione che interessa la sezione in esame non dovrebbe presentarsi quando la tassazione di gruppo opera a regime, in quanto il comma 3 dell'articolo 118 del Tuir prevede espressamente che il versamento del saldo Ires, nonché dei relativi acconti, compete esclusivamente alla società o ente consolidante. Tuttavia, con riferimento ad alcune circostanze particolari (ad esempio, nel primo periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato), potrebbe accadere che le singole società partecipanti al consolidato assolvano in proprio l'obbligo di versamento degli acconti. Pertanto, in tale ipotesi, è necessario compilare la sezione IX del quadro NX, al fine di dare evidenza degli acconti versati autonomamente dalle società del gruppo e che devono essere attribuiti al gruppo stesso. La nuova colonna "eccedenze utilizzate", introdotta nell'ambito della presente sezione, è destinata ad accogliere le eccedenze Ires che la singola società partecipante al consolidato ha ricevuto da altri enti o società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr 602 del 1973, e che sono state utilizzate per il versamento della prima o della seconda rata di acconto dell'Ires. In definitiva, il dato qui richiesto è lo stesso che ogni singola società consolidata, nonché la consolidante, ha indicato nel rigo GN19, colonna 1, del proprio modello di dichiarazione Unico 2006 SC. Sull'argomento, è importante segnalare la modifica introdotta dall'articolo 8, comma 3, del Dlgs n. 247 del 2005, con la quale è stato anticipato al giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione per l'adesione al consolidato. Con tale disposizione, il legislatore si è proposto di far coincidere i termini per l'esercizio dell'opzione con quelli previsti per il versamento del primo acconto Ires, al fine di eliminare la possibilità che, per il primo esercizio di tassazione di gruppo, il versamento del primo acconto sia effettuato separatamente dai soggetti partecipanti al consolidato. Un'altra novità di rilievo che ha interessato il presente quadro riguarda l'introduzione della nuova sezione XI, nella quale riportare le eccedenze d'imposta di cui all'articolo 165, comma 6, del Tuir trasferite al gruppo. In particolare, in tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera determinate da ciascuna società partecipante al consolidato, in relazione a redditi prodotti all'estero in periodi d'imposta antecedenti l'ingresso nel consolidato, già evidenziate nella sezione settima del quadro GN del modello Unico 2006 SC di ogni singola società partecipante. Una volta aderito alla tassazione di gruppo, infatti, le predette eccedenze d'imposta non possono essere utilizzate dalle singole società partecipanti, stante il fatto che il credito per le imposte pagate all'estero viene determinato dalla consolidante nel modello CNM e non dalle singole società consolidate. Queste ultime hanno, unicamente, l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione il reddito prodotto all'estero e le imposte estere ivi pagate, e di trasmettere tali dati alla capogruppo. Dopo aver compilato la presente sezione, gli importi in essa indicati dovranno essere riportati nel quadro NE, sezione I-C, del modello in commento, al fine di determinare l'ulteriore credito d'imposta utilizzabile dal consolidato a scomputo dell'Ires di gruppo. L'introduzione della sezione sopra descritta nel modello Cnm di quest'anno trova piena giustificazione nel fatto che, essendo il 2005 il secondo periodo d'imposta di applicazione della disciplina sul consolidato fiscale, ben può realizzarsi l'ipotesi per cui i soggetti non partecipanti al consolidato nel 2004, prima anno in cui era possibile maturare eccedenze, ai sensi del comma 6 dell'articolo 165 del Tuir, abbiano poi aderito nell'anno 2005 portando in "dote" le predette eccedenze.

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