Il comma 34, articolo 36, del Dl n. 223 del 4 luglio 2006, prevede che le disposizioni correttive del Tuir, che sono state introdotte dal decreto legge, rilevano ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2006 non solo ai fini Ires, ma anche dell'Irap.

La norma in questione stabilisce che "in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto".

La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che l'applicazione delle disposizioni correttive del Tuir, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2006:

  • riguarda non solo l'Ires ma anche l'Irap, come peraltro successivamente previsto dalla legge di conversione del decreto legge sopra indicato
  • coinvolge soltanto le società di capitali e gli enti non commerciali soggetti passivi Ires e Irap, con la conseguenza che restano fuori dal capo di applicazione del comma 34 dell'articolo 36 del Dl 223/2006, i contribuenti persone fisiche e le società di persone anche se esercenti attività di impresa
  • riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame, con la conseguenza che, per l'acconto Ires, si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto, ossia il 4 luglio 2006, mentre per l'acconto Irap si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, posto che la rideterminazione dello stesso è stata introdotta successivamente alla pubblicazione del decreto legge e precisamente con la legge di conversione. Considerato che quest'ultima è stata approvata successivamente al termine per la scadenza della prima rata di acconto (che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 20 giugno o il 20 luglio con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi), i contribuenti soggetti a Irap dovranno applicare le nuove disposizioni solo in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto (la cui scadenza, sempre nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è fissata al 30 novembre).

In pratica, per i soggetti che utilizzano il metodo storico per il calcolo dell'acconto, le nuove disposizioni comportano la rideterminazione:

  • del reddito imponibile Ires e del valore della produzione ai fini Irap relativo all'anno 2005
  • dell'Ires e dell'Irap dovute e corrispondenti al reddito imponibile e al valore della produzione di cui al precedente punto. In particolare, per l'Irap occorre tenere presente l'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, e il Dl n. 206/2006, che prevedono, ai fini del calcolo dell'acconto nelle regioni con disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, una maggiorazione di un punto percentuale all'aliquota ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi i regimi di esenzione
  • dell'acconto dovuto per l'anno 2006 (che per le società soggette a Ires e Irap è pari alla percentuale del 100 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente).

Con particolare riferimento all'acconto Irap dovuto per l'anno 2006, per il corretto ricalcolo del valore della produzione relativo all'anno 2005 e dell'imposta corrispondente, occorre tenere presente le seguenti disposizioni:

  • l'articolo 36, comma 5, che modifica il comma 3 dell'articolo 102 del Tuir, e che esclude la possibilità di dedurre le quote di ammortamento anticipato per i mezzi di trasporto a motore, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, che non sono destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'esclusione si applica quindi ai soli beni utilizzati "promiscuamente" dall'imprenditore
  • l'articolo 36, comma 6-bis, che modifica il comma 7 dell'articolo 102 del Tuir, e che, con riferimento alla deducibilità dei canoni leasing riferibili ai beni sopra indicati, subordina la deduzione fiscale alla condizione che il relativo contratto di leasing non sia inferiore al periodo "ordinario" di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 al costo del bene. In precedenza, ai fini della deducibilità, era necessario che la durata del contratto non fosse inferiore alla metà del periodo di ammortamento "ordinario"
  • l'articolo 36, comma 7, che esclude la deducibilità della quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile al costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. In pratica, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree sottostanti o pertinenziali; viene inoltre previsto che "il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima...e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo"
  • l'articolo 36, comma 18, che modifica il comma 1 dell'articolo 101 del Tuir, escludendo la deducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
  • l'articolo 36, comma 20, che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 93 del Tuir, e che sopprime la facoltà, per il contribuente, di dare rilevanza fiscale alla svalutazione delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, operata per tenere conto del rischio contrattuale. In particolare, il comma abrogato prevedeva la possibilità di ridurre il valore delle suindicate rimanenze in misura non superiore al 2 per cento (o al 4 per cento in caso di opere, forniture o servizi eseguiti all'estero e con corrispettivi dovuti da soggetti non residenti)
  • l'articolo 37, comma 45, che ha modificato l'articolo 103 del Tuir, prevedendo:
    • la riduzione del limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa da un decimo (10 per cento) a un diciottesimo (5,56 per cento) del costo
    • l'incremento del limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how da un terzo al 50 per cento del costo. Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica ai "brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei cinque anni precedenti".

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