Abitazione principale
Diritto di abitazione del coniuge superstite
D. A seguito di una successione, la casa di abitazione viene divisa in parti percentuali tra il genitore superstite e i figli. Il genitore continua ad abitare in questa casa che per lui è l’abitazione principale. per quanto riguarda l’IRPEF, questa deve essere pagata da tutti gli eredi in proporzione alla percentuale di possesso o ci sono altre disposizioni? Qualora uno dei figli eredi utilizzi anche lui la casa come abitazione principale, ai fini IRPEF, cambia qualcosa?
R. Nella fattispecie descritta nel quesito il coniuge superstite ha esercitato il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del c.c. sull’abitazione coniugale, conseguenzialmente, (pur essendo proprietario, dal punto di vista patrimoniale, solo di parte dell’immobile), ai fini Irpef dovrà dichiarare interamente l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi.
Prima casa – Credito per il riacquisto – Abitazione in comproprietà
D.Vorrei informazioni sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Ad aprile 2005 ho venduto la mia abitazione, che avevo acquistato con IVA al 4%, a marzo 2006 ho riacquistato direttamente da impresa una prima casa, sempre con IVA al 4%. Devo dichiarare il mio credito d'imposta nel 730/2006 o 730/2007? Come viene rimborsato? Preciso che l'abitazione è in comproprietà con il coniuge al 50%.
R. Nel caso prospettato, come precisato a pag. 14 delle istruzioni per la compilazione del modello 730/2006, il credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall'articolo 7 della legge n. 448/1998, potrà essere richiesto già nel modello 730/2006, rispettando la percentuale di possesso, come precisato dalla circolare n. 19 del 2001, punto 1.6 terzo periodo. Tale credito è utilizzabile a scomputo delle imposte dovute e l'eventuale eccedenza potrà essere riportata nella dichiarazione successiva. Si rammenta che il credito ammonta al minore degli importi delle imposte pagate sui due acquisti (esempio: se un contribuente ha corrisposto un'imposta di euro 4.000,00 sul primo acquisto e di euro 9.000,00 sul riacquisto, il credito a lui spettante è pari a euro 4.000,00).
Agevolazioni (regimi agevolati, esenzioni)
Adozioni internazionali
D. Nel 2005 ho adottato due bambini stranieri, ora ho la necessità di conoscere se è stato reintrodotto il suindicato fondo nella finanziaria 2006 in quanto devo predisporre il mod. 730. Se esiste il fondo, come fare la richiesta di rimborso delle spese effettuate all'estero per l'adozione e in che misura? Se il fondo non è stato reintrodotto nella finanziaria 2006 posso inserire le spese sostenute all'estero nel mod. 730?
R. La legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004, art. 1, comma 152), ha previsto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.
Il 28 giugno 2005, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state determinate l’entità, i criteri del rimborso e le modalità di presentazione delle istanze che riguardavano le adozioni effettuate nel 2004.
Il comma 348 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), ha autorizzato la spesa, a favore di questo fondo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e ha stabilito che con un nuovo decreto verranno determinate le modalità di erogazione dei rimborsi per i prossimi tre anni. A tutt’oggi il decreto non è ancora stato emanato.
Si consiglia di consultare il sito internet: http://www.commissioneadozioni.it/.
Per quanto riguarda l’IRPEF, l’art. 10, comma 1, Lettera l bis) del TUIR, prevede la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione dei minori stranieri certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
Tra le spese deducibili sono comprese ad esempio quelle riferite all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa.
La deduzione spetta in base al principio di cassa, quindi nel periodo in cui le spese sono state effettivamente sostenute.
Nel mod. 730 le spese deducibili vanno indicate nel rigo E 24 con il codice “5”. Le due agevolazioni sono cumulabili.
Regimi agevolati – Familiari a carico
D. Le deduzioni per oneri di famiglia possono essere scomputate dall'imposta sostitutiva relativa al reddito agevolato ai sensi dell’art. 13 della Legge 388/2000?
R. Posto che l’art. 12 del Tuir dispone che dal reddito complessivo si deducono gli oneri di famiglia, ne consegue che, in assenza di altri redditi, oltre a quelli assoggettati all’imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 13, L. n. 388/2000, il contribuente non potrà avvalersi di tali deduzioni.
Regimi agevolati – Nuove attività
D. Quando una attivita’ puo’ considerarsi prosecuzione della precedente per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla finanziaria per le nuove attivita’?
R. Il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, dispone che è possibile accedere al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo a condizione che "l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo...". É comunque considerata mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Pertanto, al fine di poter fruire correttamente di tale beneficio è necessaria una verifica caso per caso.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001 contenente risposte a quesiti sull’applicazione dei regimi fiscali agevolati.
Borsa di studio – Esenzione
D. Le somme percepite a titolo di borsa di studio del dottorato di ricerca vanno indicate nel modello unico?
R. La borsa di studio del dottorato è da considerarsi reddito esente, se erogata in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398.
Dividendi
Azioni estere
D. Dove vanno dichiarati i dividendi da azioni tedesche su cui la banca ha applicato la ritenuta del 12,50%?
R. I dividendi in questione, percepiti da persone fisiche non titolari di partita Iva relativamente a partecipazioni non qualificate, sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e pertanto non vanno indicati in dichiarazione.
Familiari a carico
Coniuge superstite – Termini di presentazione
D. Entro quale termine va presentato il mod. 730 per un soggetto deceduto il 19 aprile del 2006? A quale norma si fa riferimento?
R. Il Modello 730 non può essere utilizzato per i redditi dei contribuenti deceduti. Visto che il decesso è avvenuto ad aprile 2006, andrà presentato, per i redditi 2005, il Modello Unico 2006 entro il 31/01/2007. Vedasi istruzioni Unico 2006, pag. 11/12.
Coniuge superstite - Soggetto passivo
D. Mio cognato è deceduto a marzo 2006, la moglie è in vita, deve fare lei il modello 730 o lo deve fare a nome del defunto?
R. Innanzitutto occorre verificare se la persona deceduta era obbligata o meno alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di obbligo, la dichiarazione da presentare è il modello Unico, in quanto non può essere presentato il modello 730 per i contribuenti deceduti. Deve essere presentato con i dati e a nome del soggetto deceduto e va compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” con i dati di un erede, presumibilmente la moglie, che firmerà la dichiarazione.
Figli a carico – Coniuge mancante
D. Ai fini delle detrazioni spettanti per i figli a carico, quale deve essere la condizione per poter affermare che il coniuge manca?
R. Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell'ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manchi perché separato o divorziato. Ai sensi della Circ. n. 55 del 14/06/2001 (punto 2.1), l'esistenza in vita dell'altro genitore impedisce la possibilità di usufruire delle “Deduzioni per oneri di famiglia” (che hanno sostituito le detrazioni dall’anno 2005) nella misura prevista in caso di coniuge mancante.
Figli a carico – Possesso di redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica
D. Può essere considerato fiscalmente a carico un figlio possessore di soli redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importo pari a € 5000?
R. Per effetto delle disposizioni dell'articolo 90 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), "A partire dal 2003 le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Per quanto attiene alla posizione di familiare a carico, anche se il reddito percepito è superiore al limite di 2.840,51 euro, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico in considerazione del fatto che il reddito percepito, nel caso in specie è esente.
Moglie con partita IVA
D. Sono dipendente e devo fare il 730, mia moglie ha P.Iva con reddito 2005 inferiore a 2.500 Euro, posso considerarla a mio carico per l'anno 2005?
R. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nell’anno 2005 non hanno possedutoredditi che concorrono a formare il reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51, è ininfluente la tipologia del reddito.
Nel caso prospettato, poiché sua moglie ha percepito nel 2005 un reddito inferiore al limite previsto dalla legge, può considerarla a carico. Naturalmente, non sarà possibile fare la dichiarazione congiunta, poiché sua moglie, essendo titolare di partita Iva, dovrà compilare il modello Unico comprensivo del modello Iva.
Interessi sui mutui
Abitazione principale
D. Quali sono gli estremi (della circolare, della comunicazione, altro...) secondo cui gli interessi bancari sull'abitazione principale che possono essere portati in deduzione nell'unico devono essere riferiti all'importo dell'abitazione dichiarato nell'atto di acquisto (66.000 euro) e non all'importo del mutuo concesso (105.000 euro)? In particolare avrei necessità di sapere a partire da quale anno viene applicata tale regola.
R. l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 15 del 20 aprile 2005, paragrafo 4.1, ha chiarito che, fermo restando l'ordinario limite massimo previsto dalla norma, nell'ipotesi in cui l'importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione degli interessi passivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir deve essere limitata all'ammontare riferibile al predetto costo. Al paragrafo 3 della circolare n. 26 del 31 maggio 2005 l'Amministrazione ha chiarito, inoltre, che lo stesso criterio andava adottato per le annualità pregresse, invitando però gli Uffici a non applicare sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF incorsi, in relazione al periodo d'imposta 2003 e a quelli precedenti, nell'errore di calcolo dell'importo detraibile, fermo restando il recupero dell'imposta dovuta e dei relativi interessi
Abitazione intestata al figlio
D. Chi puo’ detrarre gli interessi su un mutuo intestato a due genitori con alloggio di proprietà interamente del figlio?
R. Come previsto dalle istruzioni del modello Unico 2006 redditi 2005 per poter detrarre gli interessi sul mutuo relativi all’acquisto dell’abitazione principale è necessario essere sia proprietari dell’immobile che intestatari del contratto di mutuo. Nel caso prospettato quindi la detrazione non spetta.
Acquisto pro-quota dell’immobile Modello 730 – Dichiarazione congiunta – Coppie non sposate
D. L'anno scorso ho acquistato una casa al 50% con la mia fidanzata e ho iniziato a pagare il mutuo da agosto 2005. Purtroppo ancora ne’ siamo sposati ne’ abbiamo residenza nell`appartamento. Le domande sono le seguenti: Dobbiamo obbligatoriamente fare entrambi il 730? Oppure può scaricare il 100% solo una delle due persone? Il modulo congiunto non possiamo farlo perché NON siamo sposati ne’ conviviamo? Quali sono tutti i documenti che dovremo presentare per la compilazione? Possiamo detrarre anche le spese del notaio?
R. Nel caso prospettato l’immobile acquistato dovrà essere dichiarato ‘pro quota’ (50%), nel Mod. 730 (che nella vostra situazione non può essere presentato in forma congiunta) o nel Mod. Unico da ciascun proprietario. Per poter detrarre gli interessi passivi pagati in relazione al mutuo e per fruire della deduzione per l’abitazione principale è necessario che l’immobile sia adibito ad ‘abitazione principale’ (trasferimento della residenza nell’immobile stesso) entro un anno dall’acquisto. Infatti, l'articolo 15 comma 1, lettera b), del Tuir D.P.R. 917/86 prevede espressamente la possibilità di calcolare la detrazione d'imposta con riferimento agli interessi passivi, agli oneri accessori (tra gli oneri accessori detraibili sono compresi sia l’onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca nonché l’imposta sostitutiva sul capitale prestato - Circolare 95 del 12/05/2000), e alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui stipulati per l'acquisto di un'abitazione (anche solo nuda proprietà), da adibire a dimora abituale del contribuente. La stessa disposizione stabilisce che il mutuo deve essere stipulato nell'anno precedente o successivo all'acquisto dell'unità immobiliare e che questa deve essere adibita a dimora abituale del contribuente entro un anno dall'acquisto.
Ai fini del ‘visto di conformità’ da parte del CAF sarà sufficiente esibire, anche in copia, il contratto di mutuo e il rogito dell’atto di compravendita
Casa intestata ad un solo coniuge e mutuo cointestato
D. Se il mutuo ipotecario con la banca é intestato ad entrambi i coniugi e la casa (abitazione principale) é intestata ad uno solo di essi, possono detrarre ambedue la relativa quota di interessi passivi o può detrarre solo il proprietario effettivo della casa?
R. L’Agenzia delle Entrate con Circ. 7/E del 26/1/2001 punto 2.3, ha chiarito che per poter detrarre gli interessi passivi su mutuo ipotecario, è necessario che il beneficiario della detrazione debba coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare; pertanto nel caso prospettato gli interessi passivi potranno essere detratti solo dal coniuge proprietario.
Immobile concesso ad uso gratuito ad un familiare
D. Se si acquista un immobile e lo si concede in uso gratuito al figlio, che lo utilizza come abitazione principale, è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo?
R. L’intestatario del contratto di mutuo, acquirente dell’immobile, che lo concede a un famigliare (coniuge, parenti entro il terzo grado) il quale lo utilizza come abitazione principale, può detrarre dall’imposta sul reddito personale la quota degli interessi passivi corrisposti a seguito della stipula del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria (art. 15 del D.P.R. 917/86).
IVA
D. Per calcolare gli interessi detraibili devo considerare il costo d'acquisto con o senza IVA per rapportarlo all'importo del mutuo?
R. La formula sui quali calcolare percentuale di interessi detraibili ai fini IRPEF è la seguente: costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo (circ. 20/04/2005, n. 15). Il costo di acquisizione è comprensivo di IVA.
Mutuo stipulato da un solo coniuge
D. A chi spetta la detrazione sugli interessi passivi nel caso di acquisto dell’abitazione principale effettuato dai coniugi al 50%, mentre il mutuo e’ stipulato soltanto da uno dei coniugi?
R. Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, che non ha stipulato il contratto di mutuo, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto (Circolare n. 17 del 18/05/2006).
Mutuo rinegoziato
D. E’ possibile detrarre gli interessi su unmutuo rinegoziato?
R. Come previsto dalle istruzioni al modello Unico 2006 redditi 2005, è possibile detrarre gli interessi passivi sul mutuo relativo all’acquisto della abitazione principale rinegoziato a condizione che le parti contraenti siano le stesse, l’immobile sia il medesimo, e che l’importo del mutuo sia non superiore al residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto.
Spese di incasso
D. Pagando ogni mese la rata del mutuo che ho acceso per l'acquisto della mia prima casa, la banca mi addebita Euro 1,50 come spesa di incasso rata. Posso considerare questa spesa come onere accessorio agli interessi passivi da portare in detrazione all'IRPEF?
R. gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi su mutui per l'acquisto della prima casa, sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo (circolare n. 15 del 20/04/2005 punto 4.4); tra gli oneri accessori sono comprese anche le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro intermediazione (cfr. istruzioni Mod. 730 2006 pag. 21, Mod. Unico Persone Fisiche pag. 33).
Redditi (tipologie diverse)
Lavoratore dipendente e socio di SAS – Società in perdita
D. Un lavoratore dipendente che dal 2005 è anche socio di sas può presentare il 730 se nell’anno 2005 la suddetta società ha chiuso in passivo?
R. La risposta è negativa. Il contribuente che ha percepito redditi (anche se negativi) di impresa anche in forma “di partecipazione” ai fini della dichiarazione dei redditi non può utilizzare il Modello 730 (in tal senso pag. 2 delle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2006), ma deve necessariamente utilizzare il Modello Unico.
Proprietario di abitazione - Pensionato
D. Una pensionata INPS vedova e proprietaria di una abitazione deve presentare la dichiarazione redditi?
R. Così come indicato a pag. 6 delle istruzioni al mod. 730/2006 per i redditi 2005 non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto un reddito complessivo, al netto dell'abitazione, principale non superiore a euro 7.000 nel quale è compreso un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 gg.
Redditi diversi di natura finanziaria - Pensionato
D. La banca mi ha inviato certificazione relativa a redditi diversi di natura finanziaria specificando che questi vanno inseriti nel quadro RT del modello unico 2006. Essendo io pensionato e non avendo altri redditi all’infuori di quelli pensionistici e quelli relativi alla casa abitazione, posso compilare il mod. 730? E in questo caso in quale rigo devo esporre i redditi diversi?
R. Nel caso prospettato, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà senz’altro utilizzare il Modello 730/2006. Inoltre, come peraltro precisato a pag. 5 delle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2006, dovrà presentare anche il quadro RT unitamente al frontespizio del Modello Unico 2006, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Redditi di fabbricati – Fabbricati locati
D. Ho percepito nel 2005 un affitto di 450 euro per la seconda casa in comproprietà fra i coniugi, senza registrare il contratto perchè inferiore ai 30 giorni. Nel modello 730 come deve essere dichiarato?
R. Nella compilazione del mod. 730 il fabbricato andrà indicato su due righi successivi.
Nel primo rigo si indicherà la rendita catastale, il codice utilizzo ”3”, il numero dei giorni per i quali il fabbricato è stato locato (ad esempio 20), la percentuale di possesso (probabilmente il 50%) e l’85% del canone di locazione per intero, senza cioè tener conto della percentuale di possesso.
Nel secondo rigo si indicherà la rendita catastale, il codice utilizzo “2”, il numero dei giorni per i quali il fabbricato è stato a disposizione (nel nostro esempio 345) e la percentuale di possesso. In questo secondo rigo dovrà essere barrata la casella n. 7 (continuazione) per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Nel conteggio delle imposte dovute, il Caf o il sostituto di imposta confronterà il reddito derivante dal 50% del canone di locazione con il 50% della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata ai giorni per i quali il fabbricato non è stato locato e sommerà al reddito complessivo il maggiore dei due.
Reddito di fabbricati – Coniugi divorziati
D. Il coniuge divorziato proprietario di casa (50% lui e 50% l'ex coniuge), come deve dichiarare la casa sul 730, se la stessa è stata assegnata con sentenza del giudice all'ex coniuge? La sentenza gli ha fatto perdere il possesso?
R. L'Amministrazione finanziaria si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Pertanto, il reddito fondiario della casa coniugale assegnata è imputabile a ciascuno dei soggetti comproprietari nella misura del 50%dell'unità immobiliare (v. circolare 18/5/2006, n. 17 punto 3).
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Servizio di volontariato civile
D. Mia figlia ha svolto servizio di volantariato civile nell’anno 2005, per il quale ha ricevuto una retribuzione che è stata certificata su carta intestata presidenza del consiglio dei ministri, e non un Modello CUD. come si deve considerare questo tipo di reddito percepito?
R. Come chiarito dalla Circolare 24/E, par. 4.2, del 10 giugno 2004 gli emolumenti percepiti a fronte del “servizio di volontariato civile” sono imponibili e assimilati al reddito di lavoro dipendente.
Redditi di lavoro dipendente – CUD emessi da più datori di lavoro
D. Sono in possesso di 2 CUD 2006 per lavoro dipendente: uno del precedente datore di lavoro e uno dell`attuale. All`attuale datore di lavoro non ho chiesto che facesse il conguaglio. Come devo comportarmi per la compilazione del 730? Devo indicare separatamente i dati dei 2 cud o devo sommarli? E il sostituto d’imposta da indicare è l’attuale?
R. Nel caso prospettato è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2006 nel quale dovrà indicare come sostituto di imposta quello attuale, quello cioè che provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio. Nel quadro ‘C’ sezione I del Mod.730/2006, i dati di entrambi i CUD. nei righi C1 e C2, dovrà riportare separatamente gli importi esposti al punto 1 dei due CUD, nel rigo C4 la somma dei giorni di lavoro esposti al punto 4 dei due CUD, nel rigo C8 la somma delle ritenute fiscali esposte al punto 5 dei due CUD, e al rigo C9 la somma dell’addizionale regionale all’Irpef esposta al punto 6 dei CUD, al rigo C10 la somma dell’eventuale addizionale comunale all’Irpef esposta al punto 7 dei due CUD.
Redditi di lavoro dipendente – Percepiti da più datori di lavoro
D. Avendo 4 CUD, per compilare il quadro C, devo fare le somme dei redditi, delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionali, delle addizionali comunali e dei giorni?
R. Se lo spazio disponibile nel quadro “C” mod. 730 non è sufficiente per indicare tutti i redditi percepiti, deve essere compilato un secondo modulo. I giorni complessivi vanno riportati solo sul secondo modulo. Per la compilazione si rinvia alle istruzioni mod. 730 paragrafo 1.13 - pag. 4.
Reddito imponibile – Collaborazione per attività di ricerca
D. Assegno per collaborazione di attività di ricerca. Tale importo e’ esente da ritenute fiscali ai sensi dell’art. 4 della legge 13/08/84 n. 476. Ai fini della dichiarazione dei redditi tale importo deve essere dichiarato.
R. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) TUIR sono esclusi dalla base imponibile IRPEF “i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva”. Pertanto, in assenza di altri redditi, il percipiente l’assegno per collaborazione ad attività di ricerca è esonerato dalla presentazione del modello Unico redditi persone fisiche.
Redditi diversi – Docenze scolastiche
D. Ho effettuato occasionalmente 3 docenze scolastiche per complessive 50 ore e 1.500 euro di compenso con ritenuta di acconto di imposta. Vorrei sapere come indicarlo nel modello unico 2006.
R. Questa tipologia di reddito va indicata nel quadro RL rigo 14 del modello Unico 2006, in quanto trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l) del D.P.R. 917/1986.
Redditi: pensione e abitazione principale – Obbligo di presentazione
D. Vorrei avere conferma della non necessità della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005 per mio padre che ha solo due fonti di reddito: l'abitazione principale e la pensione erogata dall'INPDAP?
R. Come indicato anche dalle istruzioni ministeriali delle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, se il contribuente non è obbligato alle scritture contabili è esonerato dalla compilazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzioni per l'abitazione principale, progressività dell'imposizione e familiari a carico, ha un'imposta lorda che diminuita delle ritenute non supera euro 12,00.
Redditi da lavoro dipendente – Reddito da collaborazione
D. Ho reddito da lavoro dipendente ed una certificazione di reddito Co. Co. Co. con ritenuta d'acconto versata. Devo indicare il Co. Co. Co. sul 730 e a quale rigo?
R. Nel quadro C sez. I vanno indicati nei righi da C1 a C3 i redditi di lavoro dipendente e le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione a rapporti di Co.Co.Co., compresi i lavori a progetto come indicato nelle istruzioni mod. 730 a pag. 15 (secondo punto).
Reddito di lavoro autonomo – Costi per personale dipendente
D. Il costo del personale dipendente di un professionista (stipendi, contributi ecc.) deve essere dedotto per cassa o per competenza? Se lo stipendio di dicembre viene pagato entro il 12 gennaio è deducibile dal reddito?
R. Le retribuzioni del mese di dicembre corrisposte dal professionista ai propri dipendenti entro il 12 gennaio dell'anno successivo sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente erogate. Nella circolare n. 54 del 19/06/2002, al punto 9, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che "in applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta, nell'esercizio della professione o arte". Pertanto i compensi corrisposti dal professionista ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° al 12 gennaio 2006 nonché i relativi contributi, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2005, debbono essere dedotti dal reddito del professionista nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva e documentata corresponsione del compenso (e pertanto nel periodo d'imposta 2006). Il criterio c.d. di “cassa allargata” previsto dall'art. 51, comma 1 ultimo periodo Tuir, resta però valido nell'ambito del lavoro dipendente. I compensi corrisposti nel periodo suddetto dovranno essere quindi ricompresi nei modelli CUD e 770 relativi all'anno d'imposta 2005.
Redditi di lavoro autonomo – Immobile ad uso promiscuo
D. E’ possibile per un professionista dedurre la rendita catastale di un’abitazione ad uso promiscuo e quando un’abitazione e’ considerata ad uso promiscuo?
R. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di un altro immobile ad uso esclusivamente professionale ed il relativo reddito fondiario concorra a formare il reddito complessivo del professionista.
Redditi occasionali – Assoggettamento a contribuzione previdenziale
D. I redditi occasionali sono soggetti al contributo previdenziale?
R. I lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Redditi d’impresa – Inabilità INAIL
D. L'inabilità temporanea assoluta corrisposta dall'INAIL ad un artigiano in contabilità semplificata come va dichiarata in unico 2006?
R. L'indennità in oggetto deve essere dichiarata nel quadro RG, rigo 9, colonna 4 del modello Unico persone fisiche 2006, fascicolo 3.
Reddito complessivo – Deduzione progressiva dell’imposizione
D. E’ possibile determinare l’importo della deduzione progressiva dell'imposizione (art. 11 del tuir) conoscendo soltanto l’importo del reddito complessivo?
R. Per il calcolo della deduzione non è sufficiente considerare l’importo complessivo del reddito ma occorre conoscere la natura dello stesso. La deduzione progressiva, infatti, è costituita da una “deduzione base” di euro 3.000 per tutte le tipologie di reddito e da una “ulteriore deduzione”,che varia a seconda si tratti di redditi di lavoro dipendente e/o pensione, di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata. La deduzione, poi, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della specifica situazione reddituale.
Una volta individuata la deduzione “teorica”, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità per conoscere l’importo effettivamente spettante.
Ristrutturazioni edilizie
Cambio di uso – Da fienile a abitazione
D. E’ possibile fruire della detrazione del 41% per ristrutturazione in caso di cambio d’uso da fienile ad abitazione?
R. E’ possibile fruire della detrazione d'imposta del 41%, a condizione che nel provvedimento amministrativo di approvazione dei lavori, risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, da strumentale agricolo, in abitativo (Risoluzione n. 14 dell’8 febbraio 2005).
Condominio – Detrazione singole rate
D. Nell'anno 2004 sono stati fatti lavori di ristrutturazione nel mio condominio ma l'amministratore non mi ha dato la certificazione per la detrazione del 36 %. Posso usufruire della detrazione quest'anno o perdo la quota?
R. Così come precisato nella circolare 12/05/2000, n. 95, par. 2.1.2, nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente può inoltrare richiesta di rimborso agli uffici finanziari secondo le modalità ordinarie di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Contribuente ultraottantenne – Eredi
D. Un contribuente nell’anno di imposta 2004 aveva indicato in dichiarazione una detrazione 36% in tre rate, avendo un’età superiore a 80 anni. Poiché il contribuente nel 2005 è deceduto, gli eredi mantengono il piano di detrazione in tre anni o devono rideterminare la detrazione su dieci anni?
R. Come si evince dall’esempio 4 riportato a pag. 30 delle istruzioni al modello 730, l’erede di contribuente ultraottantenne mantiene il piano di detrazione in tre anni indipendentemente dalla propria età.
Contribuente ultranovantenne – Ripartizione detrazione
D. Un contribuente ultranovantenne ha ereditato nel 2004 due fabbricati sui quali il de cuius, ultraottentenne, aveva sostenuto negli anni 2002 e 2003 spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio ed aveva iniziato adetrarre il 36% della spesa rateizzandolo in 10 quote costanti, poiché non aveva capienza per una detrazione più rapida. Si chiede se l'erede possa dall'anno 2005 ripartire le residue quote in 3 rate considerando i requisiti dell'età.
R. L’Amministrazione finanziaria ha precisato con circolare n. 24 del 2004, punto 1.9, che “il raggiungimento dell'età indicata (articolo 2, comma 5, Legge 289/2002) costituisce untermine iniziale a partire dal quale può essere derogata la disposizione di carattere generale che prevede la ripartizione della detrazione in dieci annualità. Resta quindi nella disponibilità del contribuente la facoltà di operare tale più favorevole ripartizione anche a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in cui si verifica il raggiungimento del settantacinquesimo o ottantesimo anno di età, in relazione alle restanti quote di detrazione da far valere negli anni successivi”. Pertanto la risposta al quesito è affermativa, a condizione che l'erede abbia "la detenzione materiale e diretta dell'immobile".
Immobile venduto – Soggetto beneficiario
D. Nel mese di giugno 2005 ho venduto a terzi l'immobile per il quale stavo usufruendo della detrazione delle spese di ristrutturazione. Premesso che per i prossimi anni il beneficio spetterà all'acquirente, come mi devo comportare per l'anno 2005, nel corso del quale è avvenuta la vendita?
R. Come chiarito dalla circ. 24/02/1998, n. 57, “in base a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 Legge n. 449/1997, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, le quote di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In pratica, il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente.” La realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell’immobile ne ha influenzato il prezzo di acquisto e ha comportato una traslazione dell’onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà. Quindi, il proprietario dell’immobile al 31 dicembre2005 è legittimato a portare in detrazione la quota relativa allo stesso anno d'imposta (e ai successivi).
Infissi – Aliquota Iva
D. Intendo sostituire tutti gli infissi esterni della mia abitazione, sia per sicurezza (montando vetri anti-sfondamento), sia per isolamento acustico e sia per risparmio energetico. Ho diritto a riduzione dell'aliquota IVA? Se la risposta è positiva, a quale aliquota e cosa devo fare per usufruirne?
R. L'aliquota IVA da applicare è stabilita nella misura ordinaria del 20%. Si potrà usufruire, invece, della detrazione del 41% sulla spesa sostenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa fiscale vigente sulle ristrutturazioni edilizie.
Modello di comunicazione – Scaricato da Internet
D. Ho scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione e l'ho stampato, ma non capisco sul bordo laterale sinistro cosa dovrei scriverci per identificare chi l'ha predisposto/stampato e gli estremi di quale provvedimento.
R. I suddetti riferimenti vanno indicati soltanto da coloro i quali si occupano della stampa tipografica del modello. Nel caso in cui il modello venga stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate per essere utilizzato, non è richiesta l'indicazione di alcun’altra informazione.
Sostenimento spese – Familiare convivente
D. Spetta la detrazione sulle spese sostenute per ristrutturazione edilizia sull’appartamento di cui è possessore il coniuge, non titolare di altri redditi e in separazione di beni?
R. La detrazione sui costi per ristrutturazioni edilizie compete anche al familiare convivente del possessore dell'immobile oggetto dei lavori, purché ne sostenga le spese. Nella circolare n. 121 del 1998, punto 2.1, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che in tal caso i bonifici devono essere eseguiti dal familiare convivente, che sostiene le spese, e che le fatture devono essere allo stesso intestate.
Spese ammissibili - Installazione condizionatori
D. L’installazione di condizionatori, che sono anche pompe di calore, effettuata nel 2006, da diritto alla detrazione fiscale sulle spese sostenute? In caso di risposta affermativa, quale è la percentuale di detrazione?
R. La legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 121, ha previsto la detrazione Irpef del 41% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2006 per ristrutturazioni edilizie. Tra le spese in relazione alle quali spetta la detrazione di cui trattasi,è contemplata anche l’installazione di condizionatori a pompa di calore, nell’ottica del risparmio energetico.
Scelta dell’8 e del 5 per mille
Scelta 8 per mille – Soggetto esonerato dalla dichiarazione
D. Come effettua la scelta dell’otto e del cinque per mille un lavoratore dipendente che, essendo esonerato, non presenta la dichiarazione?
R. La scelta può essere espressa compilando e firmando l’apposita sezione in calce al Cud, inserendo il modulo in una busta recante cognome, nome e codice fiscale del contribuente e l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef”. Tale busta può essere consegnata entro il 31 ottobre 2006 in banca, posta o ad un intermediario abilitato.
Servizi telematici, software, modelli
Abilitazione telematica – Scadenza
D. L’abilitazione telematica e’ soggetta a scadenza?
R. Il pin code attribuito al contribuente scade solo nel caso in cui non venga utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato attribuito.
Dichiarazione integrativa – Busta
D. Devo fare una dichiarazione integrativa relativa all'anno 2005 per i redditi del 2004. Non trovo da nessuna parta la busta per l'invio del modello. Come fare?
R. Per la presentazione di una dichiarazione integrativa (mod. Unico) è sufficiente usare una busta qualsiasi e apporre sulla medesima la scritta: “Integrativa 2005/2004”.
Intermediari – Comunicazioni dell’Agenzia delle entrate
D. Potrei avere chiarimenti sulla possibilità di barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate?
R. La disposizione, contenuta nella Legge n. 203/2005, art. 2 bis, comma 1, riguarda i professionisti abilitati e i CAF. Presentando il 730 direttamente al proprio sostituto d’imposta, non occorre barrare la casella.
Modello 730 – Modalità di compilazione – Software dell’Agenzia delle entrate
D. Quando verrà pubblicato il software per la compilazione del modello 730 così da poterlo redigere in proprio pronto per la consegna al CAF?
R. l’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione il software per la compilazione del 730, poiché con questa tipologia di dichiarazione i calcoli non vengono effettuati dal contribuente ma dal sostituto di imposta, dal CAF o dal professionista abilitato.
Modello 730 – Compilazione Su Internet
D. E’ possibile compilare via internet il modello 730 2006?
R. Il Modello 730 deve essere presentato per la trasmissione necessariamente al datore di lavoro o ad un CAAF autorizzato dall'Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle entrate non fornisce il software per la compilazione. Il contribuente può compilare autonomamente il modello cartaceo ma deve utilizzare per la trasmissione i canali indicati.
Modulistica – Disponibilità presso i Comuni
D. Sono reperibili i modelli 730 presso i comuni?
R. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 2, del D.P.R. 322/98, ogni anno e con un certo anticipo i Comuni ricevono dall’Agenzia delle Entrate i modelli 730, con relative istruzioni, per la distribuzione gratuita ai contribuenti che ne facciano richiesta.
Si fa presente che il mod. 730 è comunque reperibile anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/
Modulistica Scaricata dal sito Web
D. E’ possibile presentare il 730 al datore di lavoro usando la stampa del modulo disponibile sul sito web dell’agenzia delle entrate?
R. La modulistica reperibile sul sito dell'Agenzia può essere utilizzata dai contribuenti ai fini dell'adempimento dei propri obblighi dichiarativi.
Soggetti non residenti
Immobili posseduti in Italia (1)
D. I miei suoceri di nazionalità inglese e non residenti in italia, hanno acquistato una casa a Genova e in merito a questo avrei bisogno di sapere due cose (anche se stranieri presumo comunque che debbano presentare un modello per la dichiarazione dei redditi): che documentazione devono avere? Bastano i dati relativi alla casa? (hanno già dichiarato il tutto riguardante l’ICI).
R. Qualora, come è presumibile, la rendita catastale rivalutata del 5% dell’immobile oggetto del quesito attribuibile ad ognuno dei suoi suoceri, sia inferiore a euro 3.000,00 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Infatti, per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003 (L. 289/02), a tutti i contribuenti, compete una nuova deduzione (no tax - area), per un importo di 3.000 euro.
Immobili posseduti in Italia (2)
D. Per un italiano residente all'estero, regolarmente iscritto al registro AIRE, l' unica casa di proprietà posseduta in Italia, può essere equiparata ai fini fiscali alla prima casa, anche se ubicata in un comune diverso da quello di ultima residenza nel paese di origine?
R. Ai fini Irpef, come riportato nelle istruzioni ministeriali al Modello Unico 2006, fascicolo 2 Persone Fisiche non Residenti: "il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata".
Spese, contributi (oneri deducibili e detraibili)
Contributi Cassa professionale – Contributo integrativo
D. Il contributo soggettivo versato alla cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali è deducibile ai fini IRPEF. Ciò vale anche per il contributo integrativo?
R. Si conferma che il contributo soggettivo versato alla cassa di previdenza è integralmentededucibile, mentre per il contributo integrativo, vista la Risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006, è necessario fare alcune distinzioni. Quest’ultimo contributo, infatti, è assistito dal meccanismo della rivalsa in quanto il professionista addebita in fattura al cliente il 2% sul compenso richiesto come contributo integrativo; pertanto, lo stesso non figurerà più come onere a suo carico e quindi è indeducibile. Se però gli iscritti alla cassa nell’anno non raggiungono il volume d’affari teorico e sono obbligati a versare il contributo integrativo minimo che, necessariamente, sarà superiore al contributo che il professionista ha potuto addebitare al committente, ne consegue che la differenza che rimane a completo suo caricopuò essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 lettera e) del Tuir, come espressamente precisato nella risoluzione sopra citata.
Contributi consortili – Qualificazione
D. I contributi consortili relativi a terreni e a fabbricati sono oneri deducibili o detraibili?
R. I contributi consortili relativi agli immobili vanno indicati tra gli oneri deducibili nel rigo RP25 del Modello UNICO 2006, con il codice 5, come “canoni, livelli e censi gravanti sul reddito degli immobili”. Sono deducibili, in questa tipologia, i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.
Contributi consorzi di bonifica – Figlio minore
D. Il contributo al consorzio di bonifica relativo alla proprieta' intestata al figlio minore, considerato che i redditi di fabbricati intestati al figlio minore vengono dichiarati dai genitori, puo' essere considerato onere deducibile dal reddito dichiarato dal genitore ?
R. L'art. 10 comma 1 lettera a, del D.P.R. n. 917/86, dispone che i contributi ai consorzi obbligatori gravanti sugli immobili che concorrono alla formazione del reddito sono deducibili. Pertanto, nella dichiarazione Unico 2006 del proprietario dei fabbricati vanno indicati al rigo RP 25 con codice 5.
Contributi previdenziali – Colf
D. E’ possibile dedurre integralmente i contributi versati per le colf?
R. Dalle istruzioni risulta possibile dedurre i contributi nel limite della quota a carico del datore di lavoro. La quota rimasta a carico del datore di lavoro è consultabile sul sito INPS http://www.inps.it/
Contributi previdenziali – Medici
D. Un medico iscritto all’ordine dei medici e all’Enpam, può dedurre i contributi versati e l’iscrizione all’albo?
R. Si conferma che ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 917/86, i contributi ENPAM sono oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto costituiscono contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge alla Cassa di previdenza di appartenenza.
Quanto all’iscrizione all’albo professionale si precisa che la quota pagata non è un onere detraibile né deducibile dal reddito complessivo, mentre costituisce una spesa deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo(quadro RE modello Unico) in caso di esercizio dell’attività professionale.
Donazioni ad ONLUS – Versamento all’AIRC - Deducibilità
D. Il versamento all'AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – effettuato nel 2005, e’ deducibile dal 730/2006?
R. Le donazioni effettuate alle Onlus dal 17/03/2005 consentono la scelta tra onere deducibile (quadro E 24 cod. 3) o detraibile (quadro E 15 cod. 16). I versamenti effettuati prima di tale data sono unicamente detraibili (istruzioni modello 730/2006, pag. 24 e 28).
Erogazione ad Onlus – Limite
D. Le persone fisiche soggette all’Irpef possono dedurre fino al 10% del reddito le erogazioni fatte alle Onlus?
R. Per le liberalità alle Onlus è possibile scegliere se fruire della detrazione del 19% dall'imposta (max euro 2.065,83) o della deduzione nel limite del 10% del reddito (max euro 70.000). Le agevolazioni sono alternative.
Polizza infortuni
D. E’ possibile portare in detrazione o in deduzione nel modello 730 la polizza infortuni conducente dell'autovettura? è possibile portare in detrazione o in deduzione tra le spese sanitarie anche la visita medica per l'attività sportiva agonistica?
R. Le assicurazioni infortuni sono tra quelle previste dal comma 1 lett. f dell'art. 15 del Tuir (circ. 12/05/2000, n. 95/E, punto 1.4.1) per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di euro 1.291,14 rigo E12 del mod. 730/2006. E' detraibile nel rigo E1, col. 2, la visita medica per attività sportiva.
Riscatto laurea
D. Sono una lavoratrice dipendente che sta riscattando gli anni di laurea. Posso portare in deduzione sul 730 i contributi indicati nel CUD 2006?
R. Se gli importi sono stati indicati al punto 26 del CUD 2006, gli stessi sono stati già esclusi dal totale emolumenti direttamente dal sostituto di imposta e quindi non possono essere dedotti nuovamente.
Riscatto entro i primi 5 anni - polizze assicurative
D. Certificazione rilasciata da una compagnia assicurativa relativa al riscatto nei primi 5 anni di una polizza vita. Il contribuente non ha detratto negli anni precedenti i premi versati non avendo tutti i requisiti. I dati riportati nella certificazione sono i seguenti: VALORE DI RISCATTO € 2149.96; TOTALE IMP. FISCALE € 1097,47; TOTALE RITENUTA (23%) € 252,42; DA INDIC. IN DICH. DEI REDDITI (IMPOSTA L.482/85) € 0; DA NON IND. IN DICH. DEI REDDITI (NETTO CORRISP.) € 1897.54. Si chiede se vanno indicati in dichiarazione dei redditi?
R. Nel caso prospettato di riscatto anticipato della polizza senza aver beneficiato, per tali premi, di alcuna detrazione, il valore di riscatto percepito non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e pertanto non dovrà essere dichiarato.
Spese di assistenza - Soggetti non autosufficienti
D. Vengono sostenute delle spese di assistenza per soggetti non autosufficienti. Quale documentazione è necessaria per certificare tali spese come onere deducibile dal reddito?
R. Le spese sostenute per l’assistenza alle persone non autosufficienti devono risultare da idonea documentazione che può consistere anche in una ricevuta debitamente firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Spese mediche – Trasporto in ambulanza
D. Vorrei sapere su quale rigo del modello 730/2006 devo inserire le spese sostenute per il trasporto in autoambulanza di un anziano dalla propria abitazione all’ospedale.
R. la Circolare Ministeriale n. 108/E del 3 maggio 1996 al punto 2.4.1 stabilisce che "Non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto".
Spese mediche – Soggetti a carico
D. Sono fiscalmente a carico di mio marito e comproprietaria di un appartamento di abitazione al 50%. Le fatture mediche rilasciate a mio nome debbo inserirle nel mio 730 quando lo compilo per la casa o nel 730 di mio marito?
R. Avendo Lei percepito nell'anno d'imposta redditi inferiori a euro 2.840,51, in sede di presentazione del modello 730 di suo marito avrà l’opportunità di fruire della detrazione per spese mediche (art. 15 comma 2 Tuir) per il coniuge fiscalmente a carico.
Spese per frequenza asili nido – Ripartizione tra i genitori
D. Le spese sostenute per la frequenza di asili nido, in quale rigo del modello 730 vanno indicate? Le spese sostenute per i figli, vanno divise a metà e indicate sui modelli 730 di entrambi i genitori,o vanno indicate dal solo genitore che lo ha a carico?
R. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 335 della L. 266/2005 (finanziaria 2006), per le spese del 2005 documentate, sostenute dai genitori per il pagamento delle rette di asili nido, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata su un importo complessivo massimo di 632 euro per ogni figlio ospitato. La detrazione del 19% su tali spese, sostenute nell’interesse di un figlio a carico compete in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno dei genitori (generalmente nella misura del 50%), nel caso in cui tali spese siano sostenute interamente da un genitore, (in tal senso è sufficiente un’autocertificazione), lo stesso potrà detrarre tali spese nella propria dichiarazione dei redditi. Tali oneri debbono essere esposti nella prima Sezione, righi E15/E16/E17, codice 28 del Modello 730/2006.
Spese universitarie – Università telematica
D. Nel 2005 mi sono iscritto ad una università telematica ed ho pagato tasse per un importo di circa 1500 €. Posso detrarre queste spese con il Mod. 730? Che documentazione devo allegare?
R. sono detraibili, nella misura del 19%, gli oneri relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e per corsi universitari, in misura comunque non superiore a quelle stabilite per i corsi statali art 15, comma.1, lett. e), D.P.R. 917/86. Ai fini della detraibilità sarà sufficiente esibire (anche in copia) le quietanze di pagamento rilasciate dall’università.
Spese relative a quote associative ONLUS
D. 1) le quote associative versate ad associazione di volontariato onlus, sono detraibili? 2) le quote versate per acquisto di beni o servizi (Uova dell'A.N.T. o arance A.I.R.C.) sono detraibili? 3) per essere detraibili, il pagamento può avvenire in contanti con ricevuta o deve essere utilizzato un bollettino di conto corrente?
R. si ha diritto alla detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di Associazioni ONLUS, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 917 del 1986, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, e per contributi associativi di importo non superiore a euro1291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 L. 3818 del 1886 (al fine di assicurare ai soci stessi un sussidio nei casi di malattia, decesso). L'importo dell'erogazione, che va effettuata esclusivamente tramite banca, ufficio postale, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, deve risultare da apposita ricevuta rilasciata dalla ONLUS. Le quote versate per l'iscrizione ad associazione di volontariato ONLUS, o per l'acquisto di beni e servizi non sono detraibili.
Spese sanitarie – Occhiali da vista
D. Vorrei sapere se l'acquisto di occhiali da vista con relativa prescrizione dello specialista, rientra tra le spese sanitarie che danno diritto alla relativa detrazione del 19%?
R. Sulla spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista su prescrizione medica spetta la detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie. Si ricorda che, con circolare n. 14 del 1981 parte 2, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non si ha diritto alla detrazione sulla spesa sostenuta per l’acquisto della montatura, nel caso in cui per essa siano utilizzati metalli preziosi.
Spese sanitarie – Diverse tipologie
D. Ho 4 diversi tipi di spese e precisamente: 1) scontrini farmacia per medicine, 2) ricevuta di una visita specialistica da un privato, 3) tre ticket pagati per visite e analisi alla USL, 4) scontrini per acquisto occhiali e lenti a contatto. Come vanno inseriti nel modello 730, alla voce spese sanitarie (quadro E)? Vanno forse in colonne diverse? Dove vanno le spese per materiale ottico?
R. Le tipologie di spese sanitarie descritte nel quesito vanno sommate ed inserite tutte nel quadro “E”, rigo 1, colonna 2, così come indicato a pag. 19 e 20 delle istruzioni al modello 730/2006.
Spese sanitarie – Assistenza ospedaliera
D. Le fatture per spese di assistenza ospedaliera di base sostenute, dopo la morte del contribuente, dall'unica figlia dello stesso, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi della figlia del contribuente (unica erede legittima)?
R. Nel caso prospettato dato che le spese sanitarie dopo il decesso sono state sostenute da un erede legittimo che subentra nei crediti e debiti del defunto, le stesse possono essere portate in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi come chiarito dalla circolare n. 122 del 1/6/1999 al punto 1.1.4.
Spese sanitarie – Ticket medicinali
D. Posso detrarre i ticket dei medicinali pagati alla farmacia, anche in assenza della prescrizione medica trattenuta dalla farmacia stessa?
R. Il costo dei medicinali è detraibile se documentato dallo scontrino della farmacia (anche per il solo importo del ticket) e dalla prescrizione medica. In assenza della prescrizione, il contribuente può avvalersi della detrazione autocertificando che i medicinali di cui agli scontrini sono stati acquistati per esigenze sanitarie proprie e dei propri familiari a carico.
Spese sanitarie – Psicoterapia
D. E’ prevista la possibilita’ di detrarre le spese sostenute per sedute di psicoterapia?
R. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo.
Spese universitarie – Master
D. Le spese per la partecipazione ad un master universitario rientrano tra le spese di istruzione detraibili in sede di dichiarazione dei redditi?
R. L’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 101 del 2000, punto 8.2, ha chiarito che “i costi per la frequentazione di master danno diritto alla detrazione d'imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani”.
Spese veterinarie – Ticket dei medicinali
D. Si possono detrarre nel modello 730, tra le spese veterinarie, i ticket dei medicinali per gli animali?
R. La detrazione del 19%, nel limite massimo di 387,34 euro per la parte che eccede 129,11 euro, per tutte le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti.
Spese funebri – Sostenute dal nipote
D. Essendo unico familiare ed erede di mio zio materno, mi spettano le detrazioni per spese funebri?
R. Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19% del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III, capitolo 5 “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.
Spese funebri – familiare non a carico
D. Posso dedurre le spese per il funerale di mio padre (la fattura e’ a mio nome) tenuto conto che non era un mio familiare a carico e non era un soggetto obbligato alla presentazione del 730?
R. Le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di euro 1.549,37.
Spese di istruzione – Retta di scuola privata
D. Ho iscritto mio figlio a una scuola privata, posso detrarre la retta scolastica nella dichiarazione dei redditi?
R. L’articolo 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86, prevede che le spese di istruzione sostenute nel 2005, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, possano essere detratte in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali.
Il beneficio spettante sarà dunque pari al 19% della tassa che sarebbe stata sostenuta in un istituto non privato, mentre la retta non risulta detraibile ai fini IRPEF.
Spese di istruzione – Master privato
D. Frequento un master in amministrazione finanza e controllo organizzato da una societa’ privata e vorrei sapere se posso detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) il costo del master fatturato.
R. I costi per la frequenza di master danno diritto alla detrazione nei limiti del 19% qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati (circ. 19/05/2000, n. 101).
Spese di istruzione – Corso TOEFL
D. Può essere indicato tra gli oneri detraibili, nelle spese per istruzione, la tassa pagata per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza della lingua inglese - toefl (test of english as a foreign language) obbligatorio ai fini del conseguimento dell'esame di laurea presso il politecnico di Milano - facoltà di ingegneria?
R. La spesa sostenuta non è detraibile. Le uniche spese di istruzione ammesse in detrazione sono infatti quelle sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione post - universitaria e non anche quelle sostenute per corsi su singole materie.
Spese universitarie – Università libere
D. Frequento il secondo anno (in corso) di economia alla Bocconi e pago circa 4.000 euro di tasse. Dato che non posso portare in detrazione tale cifra, ma una non superiore a quella delle università statali, come faccio a determinare tale importo?
R. Le tasse e i contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Università libere, sono detraibili nella misura prevista per identico o affine corso di laurea tenuto presso una Università Statale esistente nella stessa città sede dell’Università libera o, qualora mancasse, in una città della stessa regione (circ. n. 11 del 23 maggio 1987).
Spese ammissibili – Imposte di successione
D. Le spese pagate per la successione possono essere considerate oneri deducibili o detraibili?
R. Le imposte di successione non rientrano né tra gli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n. 917/86, né tra quelli che generano detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 15 (ex art. 13-bis) del medesimo TUIR.
Spese frequenza asili nido
D. Avendo spese relative alla frequenza di asili nido si chiede dove debbano essere indicati nel modello 730 in quanto a pag. 23 delle istruzioni, al capitolo “altri oneri per i quali spetta la detrazione” le istruzioni riportano: “in questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27...”.
A pag. 25, però, tali spese sono contraddistinte dal codice 28.
R. Si tratta probabilmente di un refuso; a pag. 23 delle istruzioni del modello 730 la cifra 27 deve intendersi 28.
Ciò è confermato dalle istruzioni del modello Unico 2006, pag. 35, dove nel capitolo “Altri oneri per i quali spetta la detrazione” è inserito il codice esatto.
Spese universitarie – Collegi universitari
D. E’ possibile detrarre il costo del collegio universitario dal 730?
R. Le spese universitarie detraibili sono i costi per la frequenza ai corsi e non quelle relative ad alloggio e vitto presso collegi.
Spese sanitarie – Cure termali
D. E’ possibile detrarre le spese mediche per cure termali?
R. Si. E’ possibile fruire della detrazione perché rientrano tra le spese mediche generiche con obbligo di prescrizione medica.
Spese per alberghi e ristoranti (reddito di lavoro autonomo)
D. In che misura sono deducibili le spese sostenute dal professionista per alberghi e ristoranti?
R. Ai sensi dell'art. 54 comma 5 D.P.R. n. 917 le spese relative alle prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi sono deducibili entro il limite del 2% dei compensi percepiti dal professionista nel periodo di imposta.
Trasferimenti di denaro
Modulo RW - Trasferimenti di denaro inferiori a euro 12.500
D. Vorrei sapere se nella compilazione del quadro W vanno indicati i trasferimenti di danaro inferiori a euro 12.500,00 effettuati dall'Italia su un c/c estero, danaro che viene utilizzato per pagare le utenze/spese condominiali della casa di proprietà situata all'estero e che viene utilizzata come casa di vacanza.
R. Ai sensi del d.l. 28 giugno 1990 n. 167, nel quadro RW devono essere dichiarati: i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore a euro 12.500,00 (sommando quelli dall'estero con quelli verso l'estero).
Comunque, in generale, il denaro utilizzato per le spese condominiali non è da considerare fra i trasferimenti che hanno "interessato" l’investimento all'estero (cioè l'immobile).
Versamenti, rimborsi, codici tributo, maggiorazioni
Codici tributo - Rivalutazione beni
D. Quali codici tributo bisogna utilizzare per versare gli importi relativi alla imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni?
R. Come previsto dalla Risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006 dell’Agenzia delle Entrate i nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono il codice 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e il codice 8056 per la rivalutazione dei terreni edificabili.
Compensazione – Rimborso
D. In Unico posso compensare parte del credito in F24 e chiedere la restante somma a rimborso in RX1 col. 3?
R. E’ possibile scegliere liberamente la ripartizione dell'eventuale credito risultante dal modello Unico, compensandolo anche solo in parte in F24 e chiedendo la restante parte a rimborso.
Importo minimo
D. Qual è l’importo minimo per i versamenti IRPEF?
R. La Finanziaria per il 2006 (Legge n. 266 del 2005), al comma 137 dell’art. 1 ha previsto che l’importo minimo per effettuare versamenti in sede di dichiarazioni dei redditi non va effettuato se di ammontare non superiore a 12 Euro.
Maggiorazione – Studi di settore – Adeguamento
D. In caso di adeguamento agli studi di settore, se la maggiorazione e’ superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con quale modalita’ si deve versare una maggiorazione del 3%?
R. La risoluzione del 24/05/2005, n. 66 ha istituito i codici tributo della maggiorazione del 3% per adeguamento agli studi di settore, introdotto dalla legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005). Il codice 4726 è per le persone fisiche mentre il codice 2118 è per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il versamento va eseguito su Modello F24.
Rimborsi – Incasso da parte di erede
D. Come e’ possibile incassare un rimborso intestato ad un soggetto deceduto?
R. L’erede deve recarsi all'ufficio dell’Agenzia delle entrate competente (rispetto alla residenza del defunto per l’anno cui si riferisce il rimborso) con documentazione che attesti la qualità di erede o, in presenza di più eredi, con la delega degli altri coeredi. L'ufficio rilascerà il documento con cui recarsi all'ufficio postale per la riscossione.

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