Nella circolare n. 28/E del 4 agosto l'agenzia delle Entrate ha commentato, ancor prima della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», le novità del decreto legge 223/2006 dopo la definitiva conversione.Tra queste novità sono molto rilevanti quelle relative alla detrazione Irpef per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici (articolo 1 della legge 449/1997).I cambiamenti sono contenuti nei commi 19, 20, 35ter e 35quater dell'articolo 35 del decreto legge 223/2006 e toccano vari aspetti della disciplina previgente, con effetti complessivi non favorevoli ai contribuenti. Iquali, pertanto,potrebbero essere incentivati ad accelerare il sostenimento di alcune spese per fruire delle regole ancora in vigore.
Cambiano le aliquote: con decorrenza dalle spese effettuate dal prossimo 1 ottobre la percentuale di detrazione Irpef sulle spese sostenute torna al 36%, dopo che dal 1 gennaio scorso,per effetto della Finanziaria 2006, era stata incrementata al 41. I contribuenti, quindi, in Unico 2007 dovranno distinguere tra le spese sostenute sino al 30 settembre e quelle successive, dato che per queste ultime la detrazione è minore.Parallelamente —ed è il motivo principale del decremento Irpef — l'aliquota Iva applicata sulle fatture emesse sempre dal 1 ottobre per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa scende dal 20% al 10% (sino al 31 dicembre prossimo).Si noti che il ridotto bonus Irpef interessa tutti gli interventi, mentre la riduzione dell'aliquota Iva avvantaggia solo le manutenzioni, dato che l'aliquota 10% è «a regime» per i servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia effettuati su qualsiasi tipologia di immobile (articolo 127 quaterdecies della tabella A allegata al Dpr 633/1972). Il decremento sulle manutenzioni è stato reso possibile da una direttiva europea approvata il 14 febbraio scorso.
Scende il plafond: sempre in riferimento alle spese sostenute a decorrere dal prossimo 1 ottobre, i contribuenti dovranno adattarsi ad una novità assoluta: indipendentemente dal numero di comunicazioni inviate al Centro di Servizio di Pescara dai vari soggetti interessati a sostenere le spese di recupero, il limite di spesa sarà di 48mila euro per ogni abitazione. Si supera così la circolare 57/E del 1998, in cui era stato chiarito che la detrazione andava riferita alla persona fisica e alla singola unità immobiliare. Tra poche settimane, in caso di spese superiori al plafond, il limite andrà suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione, secondo criteri che non sono stati indicati dalla circolare 28/E diffusa venerdì. Si può pensare a una suddivisione proporzionale alle spese sostenute. Supponendo due comproprietari che abbiano sostenuto complessivamente 80mila euro di spese, di cui il primo per il 75% e il secondo per il 25%, si potrebbe sostenere (in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali) che il primo ab bia diritto a detrarre 36mila eu ro di spese (75% di 48mila), mentre il secondo 12mila (25% di 48mila). Per le spese sostenute sino al 30 settembre, l'intero importo di 80mila euro è ammesso alla detrazione.
Manodopera da indicare: molta attenzione va posta sulle fatture emesse a fronte delle spese sostenute dal 4 luglio ( si veda la scheda).Il decreto legge 223 ha introdotto infatti una nuova ipotesi di decadenza dell'agevolazione, cioè la mancata indicazione sul documento dell'importo relativo al costo della manodopera. Se la distinzione non è presente, la spesa non è ammissibile per il bonus. Questa penalizzazione, sino al 4 luglio, era riservata a casi molto più gravi: comunicazione successiva all'esecuzione delle opere, difformità di queste rispetto a quelle comunicate, pagamenti con modalità diverse dal bonifico e così via. Le Entrate, nella circolare 28/E, hanno invece ribadito che la mancanza delle indicazioni sul costo della manodopera in fattura determina la perdita dell'agevolazione.

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