La presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 37, DPR n. 633 del 1972 comporta che detta dichiarazione deve ritenersi omessa a tutti gli effetti (Cfr. Cassazione 11737/11 e 16341/13), con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, DPR n. 633 del 1972, il contribuente è esposto alla determinazione in via induttiva dell’ammontare imponibile e della relativa aliquota, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio (Cfr. Cassazione 1240/14). In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, infatti, l’accertamento induttivo dell’imposta può essere fondato dall’Amministrazione finanziaria, non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne una valida presunzione ai sensi degli articoli 53, 54 e 55, DPR n. 633 del 1972, e articolo 2727 c.c.. La presunzione in parola ha, dunque, il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, di conseguenza, l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria (Cfr. in tal senso Cassazione 9203/08).

Sentenza n. 6963 dell’8 aprile 2015 (udienza 10 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano - Est. Valitutti Antonio
Articolo 37, Dpr n. 633 del 1972 – Presentazione della dichiarazione annuale oltre il termine di trenta giorni – La dichiarazione si considera omessa – La determinazione dell’ammontare imponibile e della relativa aliquota opera in via induttiva – La presunzione può essere superata dalla prova contraria fornita dal contribuente

0 commenti:

 
Top